Quando si decide di adottare, accade di “scontrarsi” con termini e concetti non sempre familiari, ma su cui è bene essere informati. Qui puoi trovare risposta alle principali domande di chi muove i primi passi nel mondo dell'adozione o che ne è già parte. Se ci sono argomenti che vorresti approfondire ti consigliamo di consultare il nostro MAGAZINE.

 

Quali sono i limiti di età per adottare?

Secondo la legge italiana l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni (in passato quaranta) l’età dell’adottando, con la precisazione che la differenza massima di età va calcolata rispetto all'età del coniuge più giovane. Quindi – a titolo di esempio – se uno dei due coniugi ha 48 anni e l'altro 58 il minore dovrà avere almeno due anni di età. I limiti prescritti dalla legge possono, tuttavia, in alcuni casi, essere derogati, ad esempio, qualora i coniugi adottino due o più fratelli o se hanno già un figlio minorenne (biologico o adottivo). Il decreto di idoneità d'altra parte può eventualmente fissare limiti più restrittivi.

Ovviamente altri Paesi possono prescrivere limiti differenti: di ciò occorre tenere conto quando, nell'ambito di un'adozione internazionale, la coppia di aspiranti genitori sceglie il Paese di origine del figlio.

In linea generale ed al di là di ciò che stabilisce la legge, dal momento che l'istituto dell'adozione è pensato per la tutela dell'infanzia, la coppia, anche con l'ausilio dei Servizi, dovrebbe sempre valutare prioritariamente per quale fascia di età possa rappresentare un'effettiva risorsa, rifuggendo dalla tentazione di volere un bambino piccolo ad ogni costo.

 

E' possibile estendere la domanda di adozione nazionale ad altri Tribunali?

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ed internazionale si deposita presso il Tribunale per i Minorenni di residenza della coppia di aspiranti genitori. Tuttavia è possibile depositare la dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale - anche in un secondo momento - presso gli altri Tribunali per i Minorenni presenti sul territorio nazionale, ovviamente informando di ciò il Tribunale ove era già stata depositata la domanda (o i Tribunali se più di uno). Quanto alla documentazione da presentare per estendere la domanda è opportuno che la coppia si rivolga alla Cancelleria Adozione del Tribunale prescelto.

 

Un minore può essere dato in affidamento ad un single?

Sì. Mentre l'istituto dell'adozione piena o legittimante è precluso ai single ed alle coppie non sposate (ed è per loro eventualmente possibile solo in virtù dell'art. 44 della Legge n. 184/83), l'istituto dell'affido non contempla un'analoga limitazione. In particolare l'art. 2 della citata legge sull'adozione stabilisce che “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. Quindi, sebbene il legislatore abbia accordato una preferenza alle famiglie con figli minori, anche i single possono certamente proporsi come affidatari.

 

L'equipe dei Servizi Sociali che valuta la coppia di aspiranti genitori adottivi può essere la stessa che li supporta nel post-adozione?

Sì, è possibile non sussistendo per legge alcuna incompatibilità. Anzi, va evidenziato come alcuni Tribunali per i Minorenni incentivino questa prassi ritenendo utile costruire, fin dalla fase della valutazione, una relazione di qualità fra i Servizi e la coppia tale da facilitare la continuità di presa in carico anche nei periodi successivi dell’attesa e del post-adozione.

 

E' legittimo rifiutare una proposta di abbinamento?

Non c'è una risposta univoca a questa domanda. Il rifiuto motivato dell’abbinamento, ad esempio perché il minore ha una patologia importante che va oltre la disponibilità indicata dalla coppia, non comporta alcun giudizio negativo, potendo anzi essere favorevolmente interpretato come segno di conoscenza di sé e dei propri limiti e del fatto che la coppia non ambisce ad un bambino a tutti i costi. All'opposto un rifiuto non accompagnato da argomenti solidi e ragionati potrebbe indicare la fatica della coppia ad accettare che il bambino reale sia diverso da quello immaginato. Nel caso dell'adozione internazionale l’ente autorizzato avrà in quest'ultimo caso il dovere di segnalare il rifiuto dell'abbinamento alle autorità competenti (CAI, Servizi Sociali e Tribunale per i Minorenni di riferimento) che potrebbero anche decidere di riavviare le verifiche circa la permanenza della idoneità ad adottare della coppia.

 

Il decreto di affidamento preadottivo può essere revocato?

Nell'ambito dell'adozione nazionale il decreto di affidamento preadottivo viene emesso quando il rischio giuridico (e quindi la possibilità che il minore torni in seno alla famiglia di origine) è venuto meno. Tuttavia, non si può escludere la revoca del decreto che ha disposto l'affidamento preadottivo per importanti difficoltà immanenti al nucleo familiare ad esempio qualora insorgano tra il bambino ed genitori difficoltà di relazione così gravi da pregiudicare la possibilità di un ambiente familiare positivo per la crescita del bambino.

 

Ci sono degli specifici reati in materia di adozione?

Sì, l’art. 71 della L. 184/1983 punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, mentre l’art. 72 punisce, sempre con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle disposizioni della legge 184/1983, per procurarsi danaro o altra utilità, introduca nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani (e la stessa pena si applica a chi accolga il minore). Per l'art. 70, inoltre, è reato anche l'omettere, da parte dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio, di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Commettono infine reato i rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettano di trasmettere semestralmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscano informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi.

 

Quali sono i compiti affidati al Tribunale per i Minorenni?

In campo civile il Tribunale per i Minorenni ha il compito di tutelare il minore in situazioni, anche solo potenziali, di pregiudizio o di abbandono, adottando, se necessario, provvedimenti che – a titolo esemplificativo - limitano l’esercizio della responsabilità genitoriale (o ne dichiarano la decadenza), dispongono l’affidamento del minore o ne dichiarano l'adottabilità. Il Tribunale per i Minorenni ha competenze anche in ambito di adozione nazionale ed internazionale (ad esempio, quello di convocare gli aspiranti genitori per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educative, dichiarare con decreto la sussistenza o meno delle competenze effettive in capo alla coppia dichiaratasi disponibile ad adottare, trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali). In campo amministrativo assume delle misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta ossia che mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Infine, in campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati da minorenni.

 

Le coppie che adottano internazionalmente incontrano il minore nel suo paese di origine?

Sì, le coppie di aspiranti genitori adottivi si recano nel paese di origine del minore dove per la prima volta lo incontrano e dove avvengono tutte le procedure legali e burocratiche di adozione secondo le leggi del paese stesso, nonché della Convenzione dell'Aja o, per i paesi non firmatari, in virtù di accordi bilaterali stipulati con l'Italia. Alle coppie di aspiranti genitori, a seconda del paese, può essere richiesto di effettuare più di un viaggio. 

 

Che cosa si intende con l'espressione “adozione aperta”?

Nel nostro ordinamento questa forma di adozione non è espressamente contemplata nè normata ed è unicamente frutto di una applicazione giurisprudenziale ad oggi piuttosto limitata. In estrema sintesi, si può affermare che si ricorre alla c.d. adozione aperta quando, pur ferma l'interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, si ritenga, in relazione ad uno specifico caso concreto, che sia nell'interesse del minore preservare, secondo le modalità indicate dal Tribunale per i Minorenni, i rapporti di fatto con la suddetta o comunque mantenere un canale comunicativo aperto con uno o più dei suoi membri.

 

Si può adottare un bambino se si hanno dei problemi di salute?

Per la legge italiana le condizioni di salute degli aspiranti genitori adottivi non sono di per sé motivo di esclusione per l’idoneità all’adozione inclusa quella internazionale. Bisogna, tuttavia, considerare, quanto all'adozione internazionale, anche le leggi dei Paesi di origine che, nella valutazione della coppia, possono attribuire un differente peso alla presenza di un'eventuale patologia ed anche ritenerla ostativa all'adozione. Inoltre, pur in assenza, nel nostro ordinamento, di un divieto di legge, occorrerà sempre valutare il caso specifico, ricordando come l'adozione sia nell'interesse del minore a cui va garantita la miglior famiglia possibile in relazione alle sue esigenze: in quest'ottica ad una persona che abbia, ad esempio, una  grave malattia con una prognosi sfavorevole per la vita, potrebbe, assai verosimilmente, essere preclusa la possibilità di adottare, ciò in quanto il minore, già segnato dall'abbandono, rischierebbe di perdere il genitore in tempi brevi, mentre un'altra con una disabilità, anche importante, ma che non incida sulle sue risorse genitoriali, potrebbe tranquillamente essere ritenuta idonea ad adottare.

 

Cosa si intende per abbinamento?

Nell'ambito dell'adozione internazionale con questa espressione si fa riferimento alla scelta del minore da dare in adozione compiuta sulla base del profilo psico-sociale della coppia di aspiranti genitori adottivi. L'abbinamento viene effettuato dal Paese di origine.

 

Cosa si intende con minori “special needs”?

Nell'ambito delle adozioni internazionali, con questa espressione, si fa riferimento a bambini inseriti in specifiche liste in quanto, appunto, portatori di “bisogni speciali”. La composizione di queste liste speciali è quanto mai variegata ed eterogenea, ma, in uno sforzo di sintesi, possiamo affermare che vi sono inseriti i minori con disabilità fisiche o psichiche di diverso grado ed entità, di età superiore ai sette anni, le fratrie, nonché i minori che hanno subito gravi maltrattamenti ed abusi ed hanno quindi seri problemi comportamentali. Se da un lato la disponibilità degli aspiranti genitori nell'accogliere minori special needs può in effetti accelerare l'iter adottivo, dall'altro occorre essere ben consapevoli di come la famiglia dovrà verosimilmente farsi carico di difficoltà “aggiuntive”. 
Per completezza, bisogna evidenziare anche la possibilità, tutt'altro che remota, che alcuni bambini, formalmente non inseriti nelle liste speciali, rivelino poi, dopo l'adozione, fatiche e problematiche tali da poterli qualificare a pieno titolo come special needs.  Ciò si verifica in quanto le diagnosi, nei Paesi di provenienza, possono essere insufficienti, inesatte  o del tutto carenti. 

In quale responsabilità incorre un ente privo di autorizzazioni (o la cui autorizzazione sia stata revocata)?

L'art. 72 bis della legge n. 184/83 sanziona penalmente il difetto di autorizzazione dell'ente incaricato di svolgere le pratiche di adozione internazionale (cui è equiparata l'autorizzazione revocata o annullata).
La norma ha quale finalità quella di tutelare l'interesse del minore straniero, dichiarato adottabile dal suo Paese di origine, ad essere adottato in Italia mediante una procedura regolare. Quest’ultima prevede, tra le altre garanzie, che l'adozione avvenga attraverso la mediazione di un ente autorizzato appunto ed inserito in un apposito “albo” dalla Commissione per le adozioni internazionali (la c.d. CAI), istituita presso la Presidenza del Consiglio.

 

Il minore deve dare il suo consenso all'adozione?

Con riferimento alla normativa italiana, premesso che tutti i minori, senza limiti di età, se versano in stato di abbandono, possono essere potenzialmente adottati, si precisa che dai quattordici anni di età è anche necessario che il minore dia il suo consenso all'adozione. Al di sotto di tale soglia occorre operare una distinzione: il minore ultradodicenne, anche se non è contemplata la necessità del suo consenso, deve essere obbligatoriamente ascoltato, mentre l'adottando che non abbia ancora dodici anni può eventualmente essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento (ossia qualora abbia un grado di maturità tale che consenta di assumerlo quale valido interlocutore).

Gli Enti possono operare in un paese non aderente alla Convenzione dell'Aja?

Sì, purchè le procedure di adozione in atto ne rispettino i principi fondamentali. Si impone, ad esempio, che sia stata accertata la condizione di abbandono del minore straniero ovvero la sussistenza da parte dei genitori non di un generico consenso all'adozione, ma di un preciso consenso ad una adozione avente effetto legittimante con conseguente cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la sua famiglia di origine. 

 

Per revocare l'incarico all'ente occorre l'autorizzazione della Cai?

No. Il cambio dell'ente da parte della coppia, come noto, è possibile e non determina in sé l'interruzione della procedura adottiva né occorre l'autorizzazione della Cai. Resta, però, la funzione di controllo e registrazione che la Cai continua a svolgere sui mandati. Pertanto, in caso di revoca dell'incarico all'ente, la coppia deve comunque inviare una comunicazione in merito alla alla Cai, nonché, per opportuna conoscenza, al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente oltre che all'ente stesso.

Contestualmente alla revoca dell'incarico all'ente occorre altresì conferire incarico ad un nuovo ente (pena la decadenza del decreto di idoneità).

 

Cos'è l'adozione di maggiorenne? Quali requisiti richiede?

Con adozione di maggiorenne si intende l'adozione di una persona che abbia almeno 18 anni di età. Questo tipo di adozione non incide sui diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. Di regola si tratta di uno strumento utilizzato per garantire una discendenza a chi ne sia privo o un'assistenza duratura ad una persona bisognosa. Si richiede che l'adottante abbia compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino) e che l’adottando abbia almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve poi avere figli minorenni. Per l'adozione di maggiorenne è infine necessario oltre al consenso dell’adottante e dell'adottando, anche l’assenso dei genitori dell’adottando, l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati e l’assenso degli eventuali figli maggiorenni dell’adottante.

 

Si può adottare un bambino se si hanno delle serie difficoltà economiche?

In primo luogo occorre puntualizzare come la legge italiana non stabilisca un reddito minimo per presentare domanda di adozione (occorre però sottolineare come, invece, altri paesi impongano alle coppie precisi requisiti reddituali, pertanto la condizione reddituale può rilevare in un'adozione internazionale).E', tuttavia, importante provare che si possono concretamente garantire le fondamentali esigenze di vita di un minore. D'altra parte, sebbene agli aspiranti genitori si richiedano requisiti ulteriori e ben più importanti di una solida situazione economica, che in sé non garantisce affatto l'accoglimento della domanda di adozione, non preoccuparsi di come assicurare il fabbisogno di un figlio potrebbe essere letto come indice di scarsa consapevolezza e senso di responsabilità. Pertanto, pur in assenza di formali preclusioni, in presenza di condizioni reddituali effettivamente difficili, può essere più complesso, sebbene non impossibile, riuscire ad adottare. In siffatti casi potranno incidere positivamente sulla valutazione elementi quali, a titolo di esempio, le risorse della famiglia allargata, le future prospettive di impiego, gli eventuali risparmi della coppia.

 

L' adozione nazionale ha dei costi?

A differenza di quanto avviene per l’adozione internazionale, i cui costi, pur variabili da paese a paese, possono essere oggettivamente importanti, nell'adozione nazionale non ci sono spese a carico degli aspiranti adottanti.

 

Gli aspiranti genitori possono scegliere il sesso, il colore o l'età del minore?

No, e la ragione è legata al fatto che l'adozione è uno strumento di tutela dell'infanzia il cui scopo è quello di dare una famiglia ad un minore che ne sia privo e non quello di realizzare il desiderio di genitorialità di una coppia anche se, incidentalmente, attraverso l'adozione di fatto si realizza anche questo desiderio. Naturalmente la coppia potrà/dovrà, durante il percorso con i Servizi, rappresentare le ragioni per cui sente, ad esempio, maggiore affinità con un paese rispetto ad un altro (conoscenza pregressa, legami, ecc.) e ogni suo pensiero rispetto all'accoglienza di un figlio nato altrove senza che questi pensieri, pur utili a comprendere le risorse ed i limiti degli aspiranti genitori, si possano tradurre in una sorta di diritto di scelta. Adottando un figlio si è chiamati a riflettere su quanto ha precocemente vissuto e sugli effetti della sua storia e si è chiamati a sapere bene cosa significano i propri Si e i propri NO. Tuttavia bisogna avere la consapevolezza che adozione significa accogliere un figlio differente da se e chi ha pregiudizi su specifiche etnie di origine o specifiche differenze somatiche dovrebbe mettere in discussione la propria reale disponibilità ad adottare.

 

I minori presenti negli istituti sono tutti adottabili?

No, solamente quelli in stato di abbandono. E' il Tribunale per i Minorenni, dopo aver accertato lo stato di abbandono, a dichiarare adottabile il minore. Si precisa che si considera in stato di abbandono anche il minore che sia stato allontanato definitivamente dalla famiglia di origine con decreto del Tribunale di decadenza della responsabilità genitoriale. Qualora, invece, la prognosi sul possibile recupero delle capacità genitoriali non sia del tutto negativa, il minore verrà temporaneamente collocato in ambito eterofamiliare, ma con l'obiettivo che possa rientrare in famiglia qualora i genitori superino le difficoltà che ne determinarono l'allontamento.

 

E' possibile adottare un bambino con adozione nazionale avendo già dei figli biologici?

Da un punto di vista strettamente giuridico non ci sono motivi ostativi. Infatti, tra i requisiti previsti per adottare, non si prevede che la coppia non abbia già altri figli. Naturalmente in detti casi è prassi che i figli della coppia vengano sentiti in ordine all'adozione ed, in ogni caso, che venga rispettato l'ordine di primogenitura. Ciò detto, sempre nella prassi, accade che alcuni Tribunali per i Minorenni privilegino le coppie senza figli o, a quelle che ne hanno già, richiedano la disponibilità nell'accogliere un bambino con particolari problematiche (ad esempio con una importante disabilità).

 

Che cosa si intende con vincolo o ordine di primogenitura?

Sebbene non sia imposto né previsto dalla legge, è prassi (ed, a bene vedere, anche sensato) che venga riconosciuta la primogenitura al primo figlio della coppia di potenziali genitori adottivi. La differenza tra il primo e secondo figlio di regola deve essere di almeno uno/due anni, ma, proprio perché non si tratta di una previsione di legge, non ci sono regole certe. Alcuni Tribunali per i Minorenni, ad esempio, vincolano il decreto stabilendo, in modo generico, che il secondo figlio abbia un’età inferiore al primo, ma senza specificare a quanti anni debba corrispondere detta differenza.

 

E' possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per un'adozione internazionale?

Sì. Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, in particolare è deducibile dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute purché debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato che ha curato la procedura.

 

Si può prorogare il periodo di tempo di un anno entro cui la coppia deve dare mandato ad un ente autorizzato?

No, la legge n. 184/83 non prevede alcuna possibilità di proroga del periodo di un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità per il conferimento dell’incarico ad un ente autorizzato: ne consegue che, se la coppia non conferisce l’incarico ad un ente autorizzato entro un anno dalla notifica del decreto, questo diviene inefficace ed occorrerà presentare una nuova dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni.

 

I divorziati, qualora si risposino, possono adottare?

Nel nostro ordinamento con il il divorzio cessano gli effetti civili del precedente matrimonio (al più potrà essere previsto un assegno divorzile in favore del coniuge economicamente “debole”): di conseguenza la persona divorziata può risposarsi ed, in tal caso, sussistendo anche gli altri requisiti di legge, non le sarà precluso presentare domanda di adozione. In relazione all'adozione internazionale occorrerà, tuttavia, verificare se lo status di “divorziato” possa eventualmente, in virtù della legislazione del paese straniero in cui si adotta, impedire o comunque essere di ostacolo rispetto alla possibilità di adottare.

 

Bisogna informare il bambino dell'adozione?

Ogni rapporto umano dovrebbe fondarsi sulla sincerità reciproca, a maggior ragione, a prescindere da ciò che prevede la legge, ogni genitore dovrebbe sentire la necessità di informare correttamente il proprio figlio della sua provenienza e della sua storia.
Il legislatore condivide ad ogni modo la centralità di questo assunto nel momento in cui riconosce al minore adottato, all’art. 28 comma 1 della l. 184/83 e successive modifiche, il diritto di essere “informato di tale sua condizione”, richiedendo ai genitori adottivi di provvedervi “nei modi e termini che essi ritengono più opportuni” sebbene la condizione di adottivo non dovrebbe mai porsi come una sorta di rivelazione, ma essere un racconto che si struttura nella vita vissuta con il proprio figlio.

 

L'adottato ha diritto di conoscere l'identità dei genitori biologici?

Il figlio adottivo può avere accesso alle informazioni relative alle sue origini e quindi cercare i genitori biologici quando ha compiuto 25 anni, ma con delle limitazioni. In particolare la conoscenza di tali dati resta preclusa ove la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Si precisa come, secondo la Cassazione, in caso di parto anonimo, non si possa negare al figlio l’accesso alle informazioni sulle sue origini, senza avere precedentemente verificato, con le modalità più discrete possibili, la volontà della madre biologica di mantenere l’anonimato.

 

I genitori adottivi possono cambiare il nome al figlio adottato internazionalmente?

La legge italiana consente in casi particolari o in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti di inoltrare la richiesta per il cambio del nome. Il nome d'altra parte è oggetto di un diritto della personalità riconosciuto e tutelato dalla legge. Pertanto bisogna valutare con estrema attenzione se sia opportuno davvero cambiare il nome, verificando che la richiesta dei genitori non dipenda dalla difficoltà, anche inconsapevole, ad accettare il bambino con tutta la sua storia.

 

Cosa accade se uno dei nonni si rifiuta di sottoscrivere il consenso all'adozione?

Il mancato consenso dei nonni non impedisce di per sé l’emissione del decreto di idoneità all’adozione internazionale ed in generale non pregiudica necessariamente il percorso adottivo, ma rende spesso necessario approfondire le dinamiche familiari, nonché accertare se e come gli aspiranti all’adozione intendono tutelare il figlio dalla eventuale, mancata accettazione da parte dei nonni.

 

L'adozione legittimante può essere revocata?

No, a meno che il minore non versi nuovamente in stato di abbandono. In tal caso, a seguito della relativa dichiarazione, verrà estinto il precedente legame adottivo e si instaurerà un nuovo procedimento finalizzato a permettere una nuova adozione. E' opportuno segnalare che si tratta di una possibilità funzionale alla tutela ed interesse dei minori in accordo con il nostro ordinamento che vede nell'adozione un istituto di protezione dell'infanzia. In nessun caso la revoca è pensata come risposta ai c.d. fallimenti adottivi (senza per questo voler minimizzare le fatiche del nucleo familiare che va efficacemente supportato). La revoca dell’adozione, infatti, è una possibilità prevista dalla legge n. 184/1983, ma soltanto in casi particolari: quindi non in presenza di adozioni legittimanti. La revoca può essere disposta solo nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e 53 della suddetta legge. I primi due articoli citati fanno riferimento alla cosiddetta “indegnità”, ovvero ai casi in cui l’adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita di uno o di entrambi gli adottanti, dei loro discendenti o ascendenti oppure si sia reso colpevole “verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni” (art. 51); la revoca può essere richiesta, su istanza dell’adottato o del pm, anche quando questi fatti siano stati compiuti da uno degli adottanti nei confronti dell’adottato, del coniuge o dei discendenti o ascendenti di quest’ultimo (art. 52). L’articolo 53, invece, prevede la revoca in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

 

I single possono adottare?

In Italia ai single è preclusa l'adozione legittimante, ma possono adottare "in casi particolari" ossia in uno dei seguenti casi:

- se si tratta di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

- quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;

- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (e quindi il minore non sarebbe altrimenti adottabile).

 

Cosa può fare una coppia che non abbia ottenuto il decreto di idoneità dal Tribunale per i Minorenni?

Il decreto di non idoneità (si ricorda che per l'adozione internazionale la coppia deve essere in possesso di un decreto di idoneità) può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente, sezione famiglia. Qualora la Corte d'Appello accolga il ricorso, verrà emesso un provvedimento di idoneità. I tempi per proporre l’impugnazione sono, però, molto brevi: il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla notifica del decreto di non idoneità. In alternativa è possibile per la coppia ripresentare la domanda di idoneità al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente rifacendo quindi il percorso con la precedente equipe. Prima di decidere se e come attivarsi è opportuno che la coppia analizzi con attenzione e senza pregiudizi i motivi che hanno determinato la decisione del Tribunale. Da ultimo, si segnala che non tutti gli Enti accettano mandato da coppia che hanno ottenuto l'idoneità in sede d'Appello.

 

Il decreto di idoneità può essere revocato?

Sì. La legge contempla la possibilità di revoca del decreto d’idoneità in caso di cause sopravvenute che possano incidere in modo rilevante sul giudizio di idoneità. La nascita di un figlio, una malattia importante, un lutto in famiglia, per fare alcuni esempi concreti, potrebbero alterare infatti gli equilibri e le dinamiche relazionali in modo significativo riflettendosi anche sulle risorse e disponibilità ad adottare della coppia. Ciò non significa che la coppia diventi automaticamente non idonea, piuttosto che sarà opportuno rivalutarla alla luce della mutata situazione.

 

C'è differenza tra PDP e PEI?

Prima di tutto bisogna dire che queste sono due siglie di tipo "scolastico", di fatto indicano due documenti necessari per la didattica quando ci sono alunni con particolari necessità. PDP e PEI, sebbene vengano spesso confusi tra loro ma non sono sinonimi anche se sono entrambi documenti, come dicevamo, di programmazione scolastica. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) viene redatto annualmente dalla scuola per gli alunni con disabilità, il PDP (Piano Didattico Personalizzato) invece per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e per altri alunni con bisogni educativi speciali, eventualmente anche solo transitori (i c.d. BES). Nel PDP la personalizzazione riguarda il percorso didattico per il raggiungimento degli obiettivi che restano però gli stessi del resto della classe. Ciò che cambia insomma è “solo” il modo di insegnare (potranno ad esempio essere adottati strumenti compensativi come calcolatrice o registratore, potranno essere usate mappe concettuali, potranno essere ridotti i compiti o programmate le interrogazioni). Nel PEI, invece, la progettazione di una programmazione individualizzata coinvolge anche gli obiettivi che sono, in tutto o in parte, diversi da quelli del gruppo classe venendo semplificati e ridotti. Anche se molti alunni adottati presentano spesso importanti fatiche scolastiche, ciò non è sempre vero: pertanto l'alunno adottato non è automaticamente ed in quanto tale un alunno con bisogni educativi speciali.

 

Mio figlio, adottato, non è ancora pronto per andare a scuola: posso trattenerlo un anno in più alla scuola di infanzia anche se ha compiuto sei anni?

Sì, le Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati contemplano espressamente questa possibilità se ve ne è la necessità (non tutti i bambini ne hanno bisogno). La nota del MIUR protocollo n. 547 del 21 febbraio 2014, richiamata dalle stesse Linee di indirizzo, contiene un espresso chiarimento rispetto alla possibilità di deroga dell'obbligo scolastico per i minori adottati: in accordo con la famiglia ed in presenza di idonea documentazione di supporto, quale ad esempio la relazione della psicologa o di altro professionista coinvolto (neuropsichiatra infantile, logopedista ecc.), il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può assumere la decisione di far permanere l'alunno nella scuola di infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre-requisiti, comunque non superiore ad un anno scolastico.

 

Cosa sono le Linee di indirizzo scuola-adozione?

Le Linee di  indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati sono state pubblicate dal MIUR nel dicembre 2014. La portata innovatrice delle Linee di indirizzo consiste nel fatto che si tratta di uno strumento pensato proprio per gli alunni adottati, per favorirne l'inserimento scolastico oltre che per promuovere sul territorio una cultura dell'adozione. Nelle Linee di indirizzo si possono trovare molte indicazioni e suggerimenti relativi ad una molteplicità di temi: iscrizione, scelta della classe, tempi di inserimento, storia personale, formazione degli insegnanti ecc. E' utile, al momento della scelta della scuola, che il genitore verifichi la conoscenza ed applicazione delle Linee di indirizzo da parte dell'istituto ove intende iscrivere il figlio.

 

Cos'è il rischio giuridico?

Per rischio giuridico si intende la possibilità che il minore rientri nella famiglia di origine (con ciò intendendosi i parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando sia già stato inserito nella famiglia adottiva, ma in attesa del decreto di affidamento preadottivo. Qualora sia presente una situazione di rischio giuridico non potrà ovviamente perfezionarsi l'adozione fino alla cessazione del predetto rischio.

ATTENZIONE: Si segnala, per completezza, la prassi di alcuni Tribunali per i Minorenni di collocare i minori presso una famiglia, già ritenuta idonea ad adottare, quando il minore ancora non è stato dichiarato adottabile ed in vista di una futura, possibile adozione. Da un punto di vista giuridico si tratta di un affido ed anche in questo caso, ed anzi a maggior ragione, vi è chiaramente la possibilità che il bambino ritorni in seno alla famiglia di origine

 

Gli Italiani residenti all'estero possono adottare secondo la legge dello Stato in cui risiedono?
 

Sì, ma solo se vi risiedono – effettivamente e stabilmente - da almeno due anni. Altrimenti troverà applicazione la legge italiana.

 

Le coppie di fatto possono adottare?

No, la nostra legge richiede che la coppia che vuole adottare sia sposata da almeno tre anni. Tuttavia viene preso in considerazione il pregresso stato di convivenza ossia se non sono ancora trascorsi tre anni dal matrimonio, ma i coniugi hanno convissuto per un periodo di tempo che, cumulato al matrimonio, raggiunge i tre anni, gli stessi possono comunque dichiarare la loro disponibilità all'adozione.

 

La coppia può revocare l'incarico conferito all'ente?

Sì, la coppia può revocare l'incarico in qualunque momento, senza che vi sia la necessità di esplicitarne la ragione, fermo restando l'obbligo di rimborsare all'ente i costi sostenuti previa esibizione dell'idonea documentazione giustificativa.  L'ente, invece, può rinunciare all'incarico che gli è stato conferito solo per giusta causa, ad esempio blocco delle adozioni nei paesi in cui opera o se la coppia rifiuta immotivatamente un abbinamento.

 

Anche per l'adozione nazionale occorre il decreto di idoneità?

No. Adozione nazionale ed internazionale sono regolamentate diversamente e, di conseguenza, anche i due percorsi presentano alcune differenze. Chi vuole adottare un bambino tramite adozione internazionale deve ottenere dal Tribunale per i Minorenni un decreto di idoneità. Per l’adozione nazionale, invece, questo non è previsto. Gli aspiranti genitori, sulla base della propria dichiarazione di disponibilità (che dura tre anni e può essere rinnovata), potranno essere chiamati dal Tribunale per i Minorenni per un potenziale abbinamento.

 

C'è differenza tra collocamento provvisorio ed affido preadottivo?

Sì, si tratta di due misure diverse tra loro anche se, nell'ambito del procedimento adottivo, in qualche modo legate. Infatti, quando l'adozione è a rischio giuridico ossia il bambino è stato già dichiarato adottabile, ma la decisione può ancora essere impugnata dalla famiglia di origine, lo stesso viene collocato in via provvisoria presso gli aspiranti genitori adottivi.  Scaduti i termini per proporre ricorso -  o confermata la sentenza che ha disposto l’adottabilità nei gradi di giudizio successivi - ha inizio il periodo di un anno di affido preadottivo. Se questo periodo si conclude positivamente, l'adozione diventa definitiva.

 

Se dò mandato ad un ente per l'adozione internazionale devo rinunciare all'adozione nazionale?

Alcuni enti autorizzati chiedono alla coppia di rinunciare alla procedura in corso per l’adozione nazionale dopo il deposito del dossier tradotto e legalizzato presso la competente Autorità del paese straniero prescelto; altri, invece, la  richiedono al momento della proposta di abbinamento. Si tratta, in entrambi i casi, di richieste legittime. Non così, invece, qualora l'ente chiedesse la rinuncia fin dall'atto del conferimento dell'incarico, una procedura non conforme alla normativa vigente.

 

 

A cura dell'avv. Heidi Heilegger

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