Autore: 
Heidi Barbara Heilegger, avvocato

L'adozione da parte dei single è un tema di cui ciclicamente si torna a parlare. Da ultimo, a riaccendere il dibattito, è stata una pronuncia della Cassazione dello scorso anno accolta dai media come rivoluzionaria. Vale la pena chiedersi se lo sia davvero.

Partendo dalla centralità dell'interesse del minore, che per il Tribunale è e resta il metro valutativo da utilizzare nella scelta dei genitori adottivi, con l’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 la Suprema Corte ha sottolineato come ad essere rilevante sia la qualità della relazione più che lo status dell'adottante ed, in quest'ottica, ha chiarito come possano certamente adottare anche i single, le coppie non sposate o le persone in età avanzata. Tuttavia il caso che ha originato la pronuncia della Cassazione non riguarda l'adozione legittimante, bensì l'adozione in casi particolari disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83. Una distinzione fondamentale su cui i media non si sono in genere soffermati, alimentando l'equivoco secondo cui per adottare in Italia non sarebbe oggi più necessario – tra i requisiti previsti - essere sposati.

Per fare un po' di chiarezza, occorre conoscere in via preliminare, se pure solo in estrema sintesi, quali siano le tipologie di adozione che contempla il nostro ordinamento.

Nell'adozione piena o legittimante (quella che tutti noi comunemente chiamiamo adozione) il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio dei genitori adottivi non diversamente che se fosse nato da loro.

In particolare, i principali effetti giuridici che derivano da questa tipologia di adozione sono i seguenti:

  • la sostituzione del cognome del minore con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest’ultimo alle generazioni future;
  • l’acquisizione di un legame di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
  • l’interruzione di ogni rapporto giuridico con la famiglia biologica (salvo che per i divieti matrimoniali). Ciò avviene anche nella c.d. adozione aperta in quanto a venire preservato non è il legame giuridico, ma solo quello di fatto e comunque anche quest'ultimo con le modalità ed entro il perimetro disegnato dal Tribunale.

L'adozione legittimante, come noto, può essere sia nazionale che internazionale.

Tutt'altra finalità e caratteristiche rispetto all'adozione piena ha, invece, l'adozione di maggiorenne: infatti, tramite quest'ultima, non si crea un rapporto di filiazione nell'interesse ed a tutela di un minore bensì si consente a chi non abbia una propria discendenza di costituirsene una adottiva. Quanto ai principali effetti, l'adozione di maggiorenne comporta l’assunzione del cognome dell’adottante da parte dell’adottato che, tuttavia, conserva il proprio di seguito a quello acquisito, nonché l’acquisto dei diritti successori da parte dell’adottato (ma non viceversa).

Da entrambe queste forme di adozione differisce ancora l'adozione in casi particolari contemplata dall'art. 44 della legge n. 184/83.

Secondo il suddetto articolo "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre(1);

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (ipotesi che si verifica ogniqualvolta l’adozione piena non possa realizzare adeguatamente l’interesse del minore o non sia possibile perché non sussiste lo stato di abbandono).

La lettera d) dell'art. 44, specie negli ultimi anni, è stata oggetto di interpretazione estensiva, consentendo, ad esempio, l'adozione da parte del partner del genitore con cui il minore abbia sviluppato un legame significativo, e ciò sia nell'ambito di coppie eterosessuali che omosessuali (la c.d. stepchild adoption).

Nell'adozione in casi particolari l'adottato conserva il cognome d’origine, che viene posposto a quello dei genitori adottivi, e diviene erede dei genitori adottivi, ma senza stabilire un legame di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva.

Inoltre, se pure solo in una determinata rosa di casi tassativamente prevista dalla legge, questa tipologia di adozione, differentemente dall'adozione legittimante, può essere revocata.

Si tratta di un istituto che, per disciplina ed effetti, presenta, a ben vedere, maggiori analogie con l’adozione dei maggiori d’età più che con quella piena, ma che, proprio come quest'ultima, è stato pensato per la tutela dei minori. In particolare, come anticipato, la finalità sottesa è quella di realizzare il diritto del minore ad una famiglia anche quando difettano le condizioni per dare luogo ad un'adozione piena.

Come noto, la legge 184 del 1983 mette al centro l'interesse del minore. Non esiste, infatti, un diritto degli adulti all’adozione, coppia o singoli che siano, così come non esiste più in generale un diritto al figlio. Esiste, invece, e deve essere garantito, il diritto dei minori senza una famiglia a trovarne una idonea per ciascuno di loro. Ebbene, almeno nell'ottica sposata dal nostro legislatore, che la si condivida oppure no, è interesse del bambino – sussistendone le condizioni – avere al proprio fianco due genitori, con la loro preziosa complementarietà. Ciò non significa che un single sia in quanto tale privo delle risorse necessarie a crescere un figlio, ma che la preferenza vada accordata ad una coppia sposata sempre che ne abbia a sua volta i requisiti (essere sposati è infatti condizione necessaria, ma non sufficiente per adottare).

Per completezza è opportuno sottolineare come altri legislatori, anche nel panorama europeo, si siano orientati diversamente consentendo l'adozione a coppie non sposate o addirittura, in presenza di determinati requisiti, ai single (così, ad esempio, Germania, Spagna, Francia ed Inghilterra).

Ad ogni buon conto, il carattere residuale dell'adozione in casi particolari - sebbene l'interpretazione estensiva della lettera d) ne abbia consentito una più ampia applicazione – incide sui suoi presupposti che sono effettivamente meno “rigidi” rispetto a quelli contemplati dall'adozione legittimante.

La scelta legislativa è stata, infatti, quella di assoggettare l’adozione in casi particolari ad una disciplina differente rispetto all’adozione piena sia per quanto concerne il presupposto oggettivo, non essendo necessario che il minore sia in stato di abbandono, sia per quanto riguarda i requisiti degli adottanti, in particolare non è richiesto che l’adozione sia effettuata da una coppia di coniugi.

In altre e più semplici parole il legislatore ha operato una distinzione tra adozione piena dei minori in stato di abbandono, ai quali occorre dare una famiglia in luogo di quella di origine, e adozione dei minori che non si trovano in stato di abbandono, ma per i quali è opportuno dare veste giuridica a rapporti familiari di fatto attraverso il ricorso all'adozione in casi particolari.

Segnali di apertura nei confronti delle adozioni da parte dei single, del resto, in Italia c'era stati ben prima dell'ordinanza n. 17100/19.

Così ad esempio in virtù della legge sulla continuità degli affetti (legge n. 173/15) non sarà precluso al genitore affidatario, ancorché single(2) , di adottare il minore che ha in affido ove, esclusa la possibilità di un suo reingresso nella famiglia biologica, detta soluzione venga ritenuta quella che in concreto meglio ne realizza l'interesse.

E ancora, già nel 2005, con l’ordinanza n. 347/05, la Corte Costituzionale aveva ritenuto ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale (quindi tanto nell’ipotesi di adozione legittimante da parte di una coppia sposata quanto nell’ipotesi di adozione in casi particolari da parte di un single). Ovviamente l’adozione internazionale del single sarà possibile solo se nel Paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate. Il caso che aveva dato luogo alla pronuncia riguardava una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa - in stato di abbandono nel suo paese di origine e bisognosa di cure mediche - con la quale aveva instaurato un consolidato rapporto affettivo nell’ambito dei c.d. soggiorni di risanamento trascorsi dalla minore in Italia.

Ulteriormente, come è noto, gli italiani residenti all’estero da almeno due anni potranno adottare nel paese di nuova residenza in base alle leggi vigenti nel paese medesimo e, successivamente, ottenere il riconoscimento in Italia del provvedimento straniero di adozione. Muovendo da questo presupposto è stato di recente possibile ottenere il riconoscimento “con effetti di adozione piena” del provvedimento di adozione di due minori da parte di un solo genitore (Tribunale per i Minorenni di Roma, provvedimento n. 2233/19).

Pertanto, anche alla luce di quanto sino qui evidenziato, si può concludere come l'adozione disciplinata dall'art. 44 sia sempre stata potenzialmente aperta anche ai single. La Cassazione, nella sua pronuncia, non ha fatto altro che ribadire quanto la norma, correttamente interpretata già prevedeva o comunque non escludeva, in particolare ha sottolineato come, nell'assegnare un minore in adozione, ciò che conta è il benessere del bambino, e il fatto che un genitore sia in coppia, o la sua giovane età, non sono rilevanti se l’interesse preminente del minore, in quello specifico caso, è preservato al meglio da un single in età avanzata (come appunto si è ritenuto nella vicenda che ha originato la pronuncia in questione).

Non si può quindi attribuire all'ordinanza della Cassazione una portata rivoluzionaria, ma le si deve riconoscere il merito di aver accolto una lettura che è coerente con la ratio della normativa e, se “ vogliamo, con la nuova sensibilità sociale sempre meno incline nel riconoscere nella c.d. famiglia tradizionale l'unica famiglia possibile.

Note

1.Il riferimento è ai minori con disabilità.

2. L'istituto dell'affido non è precluso ai single, infatti l'art. 2 della legge sull'adozione stabilisce espressamente che: “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno 

Data di pubblicazione: 
Mercoledì, Aprile 15, 2020

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