Autore: 
Avv. Francesco Rella

Per meglio comprendere la situazione attinente ai rimborsi per le adozioni è necessaria una breve premessa di carattere normativo:

Con Decreto della Presidenza del Consiglio del 4/8/2011, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 5/1/2012, veniva prevista la possibilità di ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenute per l'adozione per tutte le famiglie per le quali era stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia del o dei minori nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011. La possibilità di accedere a tali rimborsi era preclusa solo alle famiglie con un reddito annuo complessivo superiore ai settantamila euro. La richiesta di rimborso (correlata da una dettagliata serie di documenti indicata nella apposita modulistica presente anche sul sito della CAI) per coloro che avevano concluso l'adozione nel corso del 2011 doveva essere inviata alla Commissione entro il successivo 31/12/12.

Per inciso tale decreto faceva seguito ad altri che erano stati emanati negli anni precedenti in favore delle coppie che avevano concluso l'adozione tra il 2004 ed il 2009. Al decreto del 4/8/11 non ha fatto seguito alcun altro provvedimento in favore delle famiglie che hanno concluso l'adozione negli anni successivi.

Nonostante che l'esistenza della copertura finanziaria per procedere ai rimborsi fosse stata certificata dalla Corte dei Conti, ad oggi risultano evase esaustivamente solo le domande avanzate dalle famiglie che avevano concluso l'adozione nel 2010. Difatti, pur non essendoci stata da parte della Commissione Adozioni Internazionali (CAI) una diffusione ufficiale dei dati attinenti ai rimborsi per le adozioni, si può affermare con certezza che alla stragrande maggioranza delle famiglie che avevano adottato nel 2011 non è stato erogato alcun rimborso.

Nel corso del 2014, a seguito di un'incisiva attività di pressione portata avanti da alcune famiglie adottive (anche con petizioni che avevano ottenuto una larga adesione e finanche la presentazione da parte di alcuni parlamentari di una mozione con cui si richiedeva di procedere ai rimborsi anche per le famiglie che avevano adottato negli anni successivi al 2011) il Governo sbloccava una parte dei rimborsi. Tuttavia, nonostante l'impegno verbalmente assunto dalla amministrazione, dopo pochi mesi i rimborsi si bloccavano nuovamente ed a tutt'oggi la maggioranza delle famiglie che hanno adottato nel 2011 sono ancora in attesa di ricevere il concreto riconoscimento del loro diritto. Per di più la CAI non fornisce alcuna informazione effettiva in merito allo stato delle varie domande presentate.

Nel giugno del 2015 il sottoscritto, raccogliendo un appello lanciato sui social da alcuni genitori adottivi, si rendeva disponibile a fornire assistenza legale alle famiglie ancora in attesa dei rimborsi. Tra il giugno ed il settembre del 2015 sono state inviate alla Presidenza del Consiglio ed alla CAI diverse diffide stragiudiziali (per conto, complessivamente, di una quarantina di famiglie) con le quali il sottoscritto ha richiesto: 1. Di rendere nota la posizione e lo stato delle specifiche pratiche di rimborso; 2. Di liquidare gli importi dovuti come disposto dal D.P.C.M. del 4.8.2011.

Nonostante la ricezione di tali diffide (peraltro tutte preavvisate via Pec) non vi è stato il benché minimo riscontro né da parte della P.C.M. né, tantomeno, da parte della CAI. Verosimile ritenere che l'atteggiamento di totale "mutismo" della Pubblica Amministrazione sia dovuto alla mancanza (almeno per ora) di fondi da destinare al rimborso delle numerose domande ancora inevase.

Allo stato attuale, di conseguenza, l'unica strada percorribile è quella di un'azione giudiziaria finalizzata a richiedere al Tribunale Civile: a) di accertare il diritto dei richiedenti ad accedere ai rimborsi previsti dal decreto ministeriale del 2011; b) di condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Finanze alla loro erogazione. Una volta ottenuta una statuizione giudiziale favorevole, qualora la PA persistesse nella sua inadempienza, sarebbe possibile avviare nei suoi confronti anche delle azioni esecutive che consentirebbero l'effettivo recupero dei rimborsi spettanti.

La situazione per chi ha concluso l'adozione negli anni successi al 2011, invece, si presenta assai più problematica anche da un punto di vista giuridico in quanto, non essendo stati emanati specifici decreti ministeriali, non è sorto un diritto tutelabile. Sicuramente in tal modo si è venuta a creare una situazione di ingiustificata disparità rispetto alle famiglie che hanno concluso l'adozione negli anni 2004/2011, tuttavia, in forza del principio normativa della "discrezionalità" della Pubblica Amministrazione, risulterebbe assai difficile ottenere un riconoscimento in sede giudiziaria analogo a quello a cui possono aspirare le coppie che hanno richiesto i rimborsi per il 2011. L'unica soluzione per le famiglie che hanno concluso l'adozione dal 2012 in poi, dunque, sarebbe quella di riprendere le recenti azioni di pressione, proponendo, nel contempo, soluzioni che non prevedano esborsi economici direttamente a carico della Pubblica amministrazione.

Data di pubblicazione: 
Sabato, Ottobre 1, 2016

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