Autore: 
Heidi Barbara Heilegger, avvocata

Spesso mi sono trovata a scrivere di adozione, cercando di raccontare questo istituto di tutela dell'infanzia nelle sue diverse declinazioni e sfumature. Ho in particolare provato a spiegare come le modifiche legislative, ma ancor più il delinearsi di nuove prassi giurisprudenziali, a loro volta riflesso di cambiamenti sociali e culturali, abbiano in parte trasformato il volto dell'adozione. La netta antitesi tra adozione e affidamento si è dimostrata inadeguata a rispondere alle esigenze di realtà familiari sempre più articolate e complesse. Il fatto che i Tribunali per i Minorenni chiedano talvolta alle coppie la disponibilità ad aprirsi a un progetto di adozione aperta (o meglio che, ferma l'interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, mantenga con la stessa un canale comunicativo aperto), dimostra come esistano delle aree grigie, delle zone di confine ove la contrapposizione tra adozione e affido sfuma.

Altre volte ancora ho affrontato il tema, estremamente spinoso, delle dinamiche e delle motivazioni che possono indurre il Tribunale per i Minorenni a decretare l'allontanamento di bambini e bambine dalla propria famiglia per essere collocati in ambito comunitario o, più spesso, in una famiglia affidataria.

Più di rado, invece, nei miei articoli, ho scritto di affidamento etero-familiare, e quando l'ho fatto, di solito, è stato per sottolinearne la differenza rispetto all'adozione.

In questo articolo mi concentrerò, invece, proprio sull'istituto dell'affidamento in sé.

Innanzitutto occorre premettere come la legge n. 184/1983 e successive modifiche, oltre all'adozione, disciplini l’istituto dell’affidamento familiare che ha lo scopo di porre rimedio a situazioni di temporanea difficoltà dei genitori che possono arrecare pregiudizio alla prole.

La parola chiave, quella che segna il discrimine tra adozione e affidamento, è  appunto temporaneità. Là dove, a prescindere dalla gravità, le fatiche del nucleo familiare non siano transitorie, ma definitive, si dovrà ricorrere all'adozione, diversamente si opterà per l'affidamento.

Questo in teoria, perché la realtà non è sempre così semplice e lineare.

Ma procediamo con ordine.

Innanzitutto occorre premettere che per diventare affidatari non sono richiesti specifici requisiti come invece accade per le potenziali coppie di genitori adottivi. La legge privilegia le famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ma anche coppie di conviventi e persone single possono proporsi come affidatari, purché valutate idonee per un progetto di affidamento dai Servizi Sociali.

L'affidamento può essere consensuale o giudiziale.

L'affidamento  consensuale è disposto dai Servizi Sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi, eventualmente prorogabili se la sospensione provoca un pregiudizio al bambino o alla bambina. L'affidamento giudiziale viene, invece, disposto dal Tribunale per i minorenni, che provvede ex art. 330 e seguenti del codice civile, qualora non vi sia il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, ma sussista comunque una situazione di pregiudizio per il minorenne. Quest’ultima tipologia di affidamento è quella più diffusa perché esiste un pregiudizio e comunque una resistenza da parte della maggior parte delle famiglie che vivono situazioni di criticità ad aprirsi a un progetto di affidamento.

Non tutti sanno che l’affidamento può essere anche a tempo parziale. In questo caso il bambino o la bambina trascorrono con i genitori affidatari solo alcune ore del giorno oppure i fine settimana o comunque dei momenti prestabiliti. Nell'affidamento a tempo parziale il minorenne non viene allontanato dalla propria famiglia, neppure in via temporanea, ma al nucleo familiare in difficoltà viene comunque garantito un sostegno esterno.

Nel provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata che tiene conto degli interventi volti al recupero della famiglia d’origine. A rischio di apparire ridondante, giova davvero stigmatizzarlo ancora una volta: l'affidamento, negli intenti del legislatore, è una misura di carattere transitorio. La finalità sottesa è il reingresso del bambino o della bambina nella famiglia di origine. Per questo motivo il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni, ma è prorogabile dal Tribunale per i minorenni là dove, come si è detto, la sospensione arrechi un pregiudizio al minore.

Sebbene l'obiettivo sia quello di consentire il reingresso del minorenne in famiglia previo superamento delle difficoltà che ne avevano determinato l'allontanamento, in moltissimi casi, addirittura la maggior parte, accade però che questo obiettivo non sia concretamente perseguibile. Allo stesso tempo l'eventuale valenza parzialmente positiva del legame con i genitori biologici (o il genitore) esclude la condizione di definitivo abbandono materiale e morale  che legittima la dichiarazione di adottabilità. Per fare un esempio, basti pensare a un genitore con problematiche psichiche importanti, non sostenuto da una rete familiare, che provi affetto per il figlio, ma non sia in grado, neppure in prospettiva e con l'ausilio dei Servizi Sociali, di essere per lo stesso un punto di riferimento e di assumere su di sé le responsabilità e le fatiche che la genitorialità comporta. In un caso come questo non è evidentemente possibile il ritorno in famiglia, ma neppure la cesura del legame con il genitore (o la famiglia di origine in linea generale) che l'adozione presuppone, si dimostra come la soluzione più adatta.

Accade allora che l'affidamento prosegua di fatto fino alla maggiore età e si parla per l'appunto di affidamento a tempo indeterminato o sine die. I Tribunali per i minorenni in alcune situazioni possono ritenere preferibile e più tutelante per il minore l'opzione dell'adozione mite oppure aperta (quest'ultima è vera e propria adozione legittimante, ma con un canale comunicativo aperto con la famiglia di origine). Per un approfondimento delle figure di adozione mite e aperta, nate dalla prassi giurisprudenziale, mi permetto di rinviare ai miei articoli dedicati nel magazine di Genitori si diventa, in particolare l'ultimo “Adozione nazionale: uno sguardo a prassi ed evoluzioni recenti”.

L'affidamento come qui descritto merita, per chiarezza, di essere tenuto distinto dall'affidamento con finalità adottive a rischio giuridico e dall'affidamento preadottivo. Il primo è un particolare tipo di affidamento predisposto dal Tribunale per i minorenni a favore di minorenni nei cui confronti è aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva (ad esempio la pronuncia di primo grado può essere ancora appellata). In questo caso, alla luce dell'interesse di bambini e bambine a crescere in famiglia, il minore sarà affidato a una coppia di potenziali genitori adottivi informandoli del rischio che la procedura di adottabilità possa non andare a buon fine in seguito all'accoglimento dell'impugnativa presentata dai genitori di origine o dai parenti entro il quarto grado del minore. Con affidamento preadottivo, invece, si intende il periodo di convivenza di un anno del minore presso gli aspiranti genitori adottivi all'esito del quale viene pronunciata la sentenza di adozione. L'affidamento preadottivo non è, o non è più, una situazione a rischio giuridico e l'eventuale, mancato perfezionamento dell'adozione può solo ascriversi a cause immanenti al nucleo familiare stesso (es. separazione della coppia, che comunque non esclude necessariamente l'adozione, rifiuto del minore da parte dei genitori ecc.).

Un ultimo, ma indispensabile cenno, per completare il quadro tratteggiato, merita la legge sulla continuità degli affetti ossia la legge n. 173/2015.

Come si può ben comprendere dalle premesse, chi si rende disponibile ad accogliere un bambino o una  bambina in affidamento aderisce a un progetto che, per la sua buona riuscita, implica il non nutrire aspettative adottive. La condizione, anche psicologica, degli affidatari è e deve essere radicalmente diversa da quella di una coppia che accoglie un minore dichiarato adottabile, con l'eccezione rappresentata dall'affidamento con finalità adottive sottoposto a rischio giuridico di cui si è detto sopra. Tuttavia, in virtù di quanto qui ho cercato di spiegare, può succedere che il progetto finalizzato a porre al riparo da un pregiudizio un minore e ad aiutare al contempo la sua famiglia di origine a superare le criticità che l'affliggono, non dia esito fruttuoso, aprendosi così, almeno se il legame con il genitore (o più in generale la famiglia di origine) ha una parziale valenza positiva, la possibilità che si realizzi un affidamento sine die. In altri casi, invece, il Tribunale per i Minorenni potrebbe valutare che la condizione di abbandono morale e materiale da temporanea sia divenuta definitiva e non recuperabile, non essendoci interesse nella sopravvivenza di un legame disfunzionale, e dichiarare quindi il minore adottabile. Se così avviene, considerato il fatto che il tempo trascorso dal bambino o dalla bambina nella famiglia affidataria avrà presumibilmente dato vita a un legame affettivo e di attaccamento, la legge n. 173/2015 riconosce alla famiglia affidataria una sorta di corsia preferenziale nel procedimento di adozione. Non si tratta – è opportuno precisarlo - di una scorciatoia per chi aspira a un'adozione “facile”, ma di un mezzo utile a preservare il legame con gli affidatari nell'esclusivo interesse del minore. Ne consegue che, qualora gli affidatari chiedano l’adozione del minore loro affidato e nelle more divenuto adottabile, dovranno comunque presentare regolare domanda di adozione che sarà valutata dal Tribunale secondo la procedura ordinaria.

Questo breve esame dell'istituto dell'affidamento consente di giungere alla medesima conclusione a cui si arriva analizzando come sia cambiata nel tempo l'adozione: si tratta di due istituti differenti, con diverse finalità e presupposti, ma nella prassi spesso si avvicinano e quasi si intersecano nella costante ricerca di riuscire a offrire ai bambini e alle bambine che vivono situazioni di criticità o abbandono degli strumenti sufficientemente duttili per realizzare la loro migliore tutela.


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Data di pubblicazione: 
Lunedì, Marzo 20, 2023

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