Autore: 
Avv. Laura Thea Cerizzi

Il diritto a conoscere le proprie origini, le proprie radici, a costruire la propria identità e dunque ad avere accesso ai dati della famiglia biologica è limitato ai genitori o è da considerare anche in riferimento ai fratelli ed alle sorelle biologici ?

Di tale quesito è stata investita la Corte di Cassazione a seguito di un ricorso avverso un provvedimento della Corte d’Appello di Torino, che confermava quanto deciso dal Tribunale per i Minorenni di Torino, che aveva rigettato l’istanza di acquisizione delle generalità delle sorelle del ricorrente. Quest’ultimo chiedeva alla Corte di Cassazione di risolvere la seguente questione: Il diritto ai legami familiari è stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all’origine ed all’identità dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell’interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonché di legittimità e di merito ?

Come è noto, il tema del diritto a conoscere le proprie origini era già stato, infatti, affrontato nel tentativo di trovare un equilibrio tra due diritti contrapposti e cioè quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identità attraverso la ricerca delle radici e quello della madre biologica che al momento del parto aveva esercitato il diritto di non essere nominata.

Sul punto meritano, appunto, di essere ricordate le precedenti pronunce che sono state richiamate, per un completo esame, anche nella motivazione della sentenza in oggetto che riguarda invece le sorelle ed i fratelli. Già la Corte Europea dei diritti umani con Sentenza 25.09.2012 ( Godelli contro Italia ), rilevata la violazione da parte del nostro Stato dell’art. 8 Cedu per aver escluso ogni possibilità di conoscere le proprie origini, era intervenuta sul delicato tema dell’accesso alle informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici, ritenendo necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità di interessi tra il diritto del figlio adottivo a completare la propria identità attraverso le origini biologiche ed il diritto della madre biologica che al momento del parto ha dichiarato di non voler essere nominata (D.P.R. 396/00).

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 278/2013, aderendo a quanto emerso a livello europeo, ha rilevato l’illegittimità costituzionale della nostra legge sulle adozioni ( art. 28 c. 7 Legge n. 184 /1983 ) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di interpellare la madre che aveva espresso la volontà di restare anonima per una sua eventuale revoca di tale dichiarazione. Dopo la pronuncia sovranazionale e quella costituzionale è successivamente intervenuta la Corte di Cassazione con Sentenza n. 1946/2017 che aveva ritenuto di non potersi negare al figlio adottivo, onde conoscere le proprie origini, l’accesso alle informazioni senza aver verificato la conferma della volontà della madre di voler mantenere l’anonimato.

Dunque, se la normativa italiana sull’adozione prevede espressamente, all’art. 28, commi 4 e 5, della Legge n. 184/1983, quali siano i casi in cui è possibile accedere alle informazioni sull’identità dei genitori biologici, vi sono stati, però, diversi momenti di evoluzione nel riconoscimento del diritto all’identità dei ragazzi adottati, anche grazie all’attuazione nel nostro Stato delle previsioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (nello specifico il diritto del minore a conservare identità, nome e relazioni familiari) e della Convenzione dell’Aja del 1993. La predetta evoluzione giurisprudenziale ha portato non solo a rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive, almeno potenzialmente confliggenti, rappresentate dal diritto all’anonimato della madre biologica e dal diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, ma anche a considerare una “procedura nel merito” dell’attuazione di tale bilanciamento.

L’art 28, comma 5 della Legge n. 184/1983 stabilisce che l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori. La formula normativa adottata dal legislatore va interpretata con esclusivo riferimento all’identità dei genitori biologici o va intesa relativamente a tutto il nucleo familiare ?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con recente Sentenza n. 6963/18 del 20.03.2018 che, ripercorrendo l’evoluzione del riconoscimento del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini di cui abbiamo detto sopra, ha ritenuto di estendere il diritto alla conoscibilità delle proprie origini biologiche oltre che ai genitori biologici, anche agli altri prossimi congiunti e, in particolare, alle sorelle ed ai fratelli. Tale sentenza, come detto, dopo le pronunce negative del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello di Torino, ha, infatti, fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma sulle adozioni sopra citata, riconoscendo primario rilievo nella costruzione dell’identità personale alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica.

Ha precisato, però, tale sentenza che, stante, la possibilità di estendere la conoscibilità dei dati oltre che ai genitori biologici anche agli altri congiunti e, in particolare, ai fratelli ed alle sorelle, non debbano applicarsi automaticamente le identiche le modalità per esercitare tale diritto. La radicale diversità di posizione delle sorelle e dei fratelli rispetto alla madre biologica porta a ritenere che solo nei confronti di quest’ultima si possa configurare una sorta di diritto potestativo ad accedere alle informazioni sulle proprie origini avendo il legislatore svolto ex ante una valutazione generale sul diritto dell’adottato. La sentenza arriva, però, a riconoscere la possibilità di estendere anche alle sorelle e fratelli l’interpello previsto per la madre biologica, prima escluso (anzi, le condotte rivelatrici dello stato di figlio adottivo erano punite col reato di cui all’art. 73 della legge sulle adozioni) onde, al pari, prevedere un’istruttoria preventiva nei loro confronti nonché l’ascolto finalizzato a verificare il consenso all’accesso dei dati relativi.

Bisogna, infatti, tener conto che si tratta di dati inerenti altri soggetti adottati e sui quali va considerata la ripercussione sui delicati equilibri. Come avviene per la madre biologica, e secondo le modalità procedimentali dei protocolli elaborati nei vari Tribunali per i Minorenni, con le forme che garantiscano la riservatezza, ritiene la Suprema Corte, che debba essere garantita anche ai predetti componenti del nucleo familiare la possibilità di essere interpellati in ordine all’accesso alla propria identità.

La Suprema Corte, pertanto, così conclude: “ L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28 comma 5, Legge 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisire il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

Un’ ulteriore evoluzione, dunque, in attesa di un nuovo quadro normativo, che copra le lacune esistenti e che favorisce il percorso della ricerca delle proprie radici e della costruzione della propria identità in un mondo contemporaneo dove ormai tutti sono facilmente “conoscibili” spesso senza cautele.

Data di pubblicazione: 
Martedì, Maggio 1, 2018

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