La risposta del referente
Sportello virtuale: Legge
Titolo: | seconda adozione limiti di età |
Domanda: |
Buongiorno, siamo una coppia di 51 e 54 anni.Abbiamo un figlio nato nel 2001. Il decreto che abbiamo ottenuto per procedere ad una seconda adozione prevede l'idoneità per un minore nato "in data successiva al 2001 fermo restando il limite indicato dall'art.6 legge !84/1983 e succ. modi. L149/01". Posto che ,mi sembra di capire, rientriamo in un caso particolare (presenza di un minore in famiglia) per il quale può essere superato il limite della differenza di età tra adottato e adottando e quindi è possibile per noi adottare (nei limiti della legislazione straniera) anche un bambino di pochi mesi, vorremmo sapere se ci sia bisogno di una deroga particolare oppure se la legge viene applicata automaticamente. Nel primo caso a chi spetta fornire questa deroga : al tribunale dei minori che ha rilasciato il decreto o alla cai trattandosi di adozione internazionale? Nel ringraziare anticipatamente invio i miei più cordiali saluti. |
Risposta inserita da Angelamaria Serpico il
Gent. Signora,
come giustamente da Lei osservato, la presenza di un minore in famiglia non preclude l'adozionequando i limiti di età tra adottante ed adottato previsti dalla legge sulle adozioni sia superato (art. 6 VI comma). Tuttavia, mi sembra di capire che il decreto rinnovi la sussistenza del limite, quando afferma "fermo restando il limite indicato dall'art. 6 ...) e pertanto , data la vostra età, allo stato potreste adottare un minore di 6 anni di età. Qualora riteneste di volere adottare un bambino più piccolo, dovrete presentare reclamo al decreto.