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Le novità per i genitori adottivi e affidatari alla luce della legge finanziaria

A cura di: Fabiana Musicco 
Data: 11-01-2008
Argomento: Sociale e legale

Buone nuove dalla legge finanziaria 2008 per i genitori adottivi e affidatari. Sono state infatti introdotte nuove regole per quanto riguarda il periodo di congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria dallavoro) e per i congedi parentali, proseguendo in tal modo nella direzione di una equiparazione tra genitori biologici e genitori adottivi e affidatari.

Alle mamme adottive è stato infatti esteso il diritto ad un periodo di congedo di maternità per un periodo massimo di 5 mesi, non più solo 3 come finora previsto (art. 26 del testo unico sulla maternità, D.lgs. n. 151del 2001). Tale congedo potrà essere richiesto senza alcun vincolo rispetto all'età del minore adottato, mentre finora era previsto per il caso di adozione (o affido) di un minore di età non superiore a 6 anni: limite che non consentiva ad un numero sempre maggiore dicoppie di godere del congedo, considerando che tra il 2006 e il primo semestre 2007 l'età media dei minori adottati con adozione internazionale è superiore ai 5 anni per circa il 48 % dei casi (nostra elaborazione sui dati Cai).

In caso di adozioni nazionali il congedo deve essere fruitodurante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia;nel caso di adozioni internazionali può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in casa, nel periodo di permanenza all'estero richiesto per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione (ma rimane comunque la possibilità di richiederlo nei primi 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia, potendo scegliere di avvalersi di un periodo di congedo non retribuito dal lavoro, per la durata necessaria ).

Il congedo così regolamentato può essere anche fruito dal padre lavoratore, secondo le nuove regole, se la lavoratrice rinuncia.

La lavoratrice e il lavoratore che adottano un bambino, se nel periodo di permanenza all'estero per l'adozione non usufruiscono del congedo di maternità, hanno diritto ad un periodo di congedo non retribuito, senza diritto a indennità. L'ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare la durata di permanenza all'estero della lavoratrice o del lavoratore.

In caso di affidamento di un minore il congedo può essere fruito entro i primi 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

Per quanto riguarda il congedo parentale, importanti novità sia sul fronte della possibilità di fruirne per un bambino più grande sia per quanto riguarda gli aspetti economici; è stato finalmente chiarito che può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l'età del minore,entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Tale periodo di congedo è retribuito con l'indennità del 30%della retribuzione, già prevista dal testo unico, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi (considerando entrambi i genitori), nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, non essendo più subordinata al limite massimo dei 6 anni di età del bambino attualmente previsto.

 

IL PARERE DELL'AVVOCATO - Angelamaria Serpico

 

L'art. 54 della legge finanziaria indica sensibilmente lavolontà dellegislatore di parificare a tutti gli effetti la genitorialità adottiva con quella biologica. Nel corso degli anni si è visto che laddove non interveniva il legislatore arrivavano altri soggetti (corte Costituzionale;magistratura di merito; etc.) a favorire tale sovrapposizione ma oggi può finalmente contarsi su una voce autorevole:la più autorevole di tutte: la legge dello Stato ..... la strada ormaipuò dirsi ben avviata a compimento.

Come sempre, tuttavia, le norme presentano qualche ambiguità, qualche imprecisione, qualche difficoltà di applicazione al caso concreto. Da un lato ciò è comprensibile: la norma mira adisciplinare la totalità dei casi; fornisce quindi un criterio per così dire dimassima, che quasi mai siattaglia perfettamente alla molteplicità dei casi chevengono a crearsi. Ciò accade anche questa volta, e mi riferisco a due delle questioni chepiù spesso mi vengono proposte per chiarimenti allo sportellolegge di GSD. Entrambi riguardano - sostanzialmente - il campo di applicazione della legge: la prima con riferimento alla durata delcongedo di maternità (exastensione obbligatoria) per maternità iniziate nel 2007; la seconda sulla fruibilità del congedo parentale anche peradozioni anteriori all'entrata invigore della nuova disposizione.

Sein quest'ultimo caso a mio avviso non vi è dubbio circa l'applicabilità della norma a tutte le adozioni che ancora rientrino nei parametri in essa fissati, e quindi anche a quelleanteriori al 2008 (il congedo parentale può essere fruito entro gli otto anni dall'ingresso del minoredi qualunque età in famiglia e fino al compimento daparte di quest'ultimo della maggiore età), nel primo caso auspicavo un chiarimento da parte degli enti preposti: Ministero o istitutiprevidenziali. Non essendointervenuti, ed essendo ormai la disposizionedivenuta cogente, mi sento dipoter affermare che i periodi di maternità iniziati nel 2007 e non ancora conclusi il 1° gennaio 2008 dovrebberogodere dell'estensione da tre a cinquemesi. Pertanto consiglio allemadri che si trovino in questa situazione di farerichiesta in tal sensoe, in caso di diniego, di presentare ricorsoamministrativo (e/ogiudiziario) potendosi rivolgere per la tutela el'assistenza necessarieanche ad un sindacato.

Diversamente il caso di congediiniziati econclusi nel 2007: per essi escluderei la retroattività dellanorma,seppur effettivamente di maggior favore.

 

Adozione e affidamento, le disposizioni interessate con le nostre note (Articolo 2, commi selezionati da 452 a 456)

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizionilegislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151 , (il cui testo eraquesto prima dell'intervento del legislatore):

Articolo 26 - Adozioni e affidamenti

 

Testo in vigore dal 27 aprile 2001


 

(legge 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternità di cui allalettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratriceche abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età nonsuperiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

2. Il congedo deve essere fruito durantei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famigliadella lavoratrice.

è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo dimaternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo dicinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozionenazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successiviall'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozioneinternazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore inItalia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontrocon il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Fermarestando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro icinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero dicui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità,può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che haricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata delperiodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruitoentro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".

 

453. L'articolo 27 del citato decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151 è abrogato.

Articolo 27 - Adozioni eaffidamenti preadottivi internazionali

 

Testo in vigore dal 27 aprile 2001


 

(legge 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184 art. 31, comma 3, lettera n), e 39 quater,lettere a) e c))

1. Nel caso di adozione e di affidamentopreadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio1983, n. 184 e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbiasuperato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

2. Per l'adozione e l'affidamentopreadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire diun congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Statostraniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comportaindennità ne' retribuzione.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico dicurare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui alcomma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenzaall'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

 

454. L'articolo 31 del citato decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151 , ilcui testo recitava:

Articolo 31 - Adozioni eaffidamenti

 

Testo in vigore dal 27 aprile 2001


 

1. Il congedo di cui agli articoli 26,comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta,alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 27,comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

3. Al lavoratore, alle medesimecondizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cuiall'articolo 28.

è sostituito dalseguente:

"Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cuiall'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratricespetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, allemedesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevutol'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periododi permanenza all'estero del lavoratore".

 

455. L'articolo 36 del citato decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151 , che cosìrecitava:

CAPO V. Congedo parentale

 

Articolo 36 - Adozioni eaffidamenti

 

Testo in vigore dal 27 aprile 2001


 

(legge 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui alpresente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puòessere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleofamiliare.

3. Qualora, all'atto dell'adozione odell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni,il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nelnucleo familiare.

 

è sostituito dalseguente:

"Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedoparentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionalee internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi eaffidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso delminore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cuiall'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo iviprevisto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia".

 

456. L'articolo 37 del citato decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151 è abrogato.

CAPO V. Congedo parentale

 

Articolo 37 - Adozioni eaffidamenti preadottivi internazionali


 

(legge 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184 art. 31, comma 3, lettera n), e 39 quater,lettera b)

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivointernazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico dicurare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

 

 

AdozioniInternazionali: nuovo contributo per le coppie

Il Ministro delle Politiche per la Famiglia, On. Rosy Bindi, ha annunciato lostanziamento di 16 milioni di euro del Fondo nazionale per la famiglia dadestinare alla copertura delle spese sostenute dalle coppie italiane per leadozioni all'estero.
Il rimborso andrà a tutte le coppie che nel corso del 2007 hanno già adottatoun bambino all'estero e alle altre 10-11mila che sono ancora in attesa dopoaver conferito l'incarico a uno degli enti accreditati. A ogni famigliaspetterà un contributo pari a 1.200 euro, una somma pari alla detrazionefiscale che la nuova finanziaria 2008 ha previsto per le famiglie italiane conpiù di quattro figli.

 



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