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La famiglia è “unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli”

A cura di: Garante Infanzia 
Data: 21-10-2014
Argomento: Sociale e legale


E’ quanto afferma la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia già nel suo Preambolo. Per assolvere a questa funzione così importante che assicuri al minorenne di crescere “in un clima di felicità, di amore e di comprensione” e gli consenta lo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità”, la famiglia “deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”.

Poste queste premesse, richiamando gli Stati al loro dovere di supportarle e garantirle, in tutta la Convenzione ONU il diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere in un ambiente famigliare si articola e sviluppa in numerose previsioni che lo definiscono, in particolare: diritto a conoscere i propri genitori e a vivere e crescerecon loro (artt. 5, 7 e 9); diritto a non essere separati dai genitori se non per un grave motivo di protezione e tutela nei loro confronti; e se proprio le circostanze li costringono a vivere lontani, i figli hannodiritto a mantenere rapporti regolari e frequenti con ciascuno di loro (artt. 10 e 11); diritto ad essere educati ed aiutati a crescere dai propri genitori che, se non riescono o sono nell’impossibilità di farlo,devono essere sostenuti dalle istituzioni (artt. 18 e 27); diritto a trovare comunque e sempre protezione in un ambiente famigliare anche qualora, nel proprio superiore interesse, quello di origine nonsia più idoneo, temporaneamente o definitivamente. Gli Stati, in conformità con la loro legislazione nazionale, potranno allora prevedereforme di affidamento di tipo famigliare o di adozione (artt. 20 e 21); diritto ad essere coinvolti e partecipare attivamente alle decisioni sulloro collocamento fuori della propria famiglia di origine (art. 12).

Nelle Osservazioni conclusive rivolte all’Italia nel 2011il Comitato ONU sollecita a garantire che il sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minorenni e delle loro famiglie raggiunga la piena operatività e disponga delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per essere efficace nella raccoltadelle informazioni pertinenti in tutto il Paese. In particolare chiede che l’approccio sia coerente in tutte le regioni, per misurare e affrontare efficacemente le disparità regionali. Il Comitato raccomanda quindi che sia assicurato un sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito basato adottando un approccio olistico, che includa il sostegno al reddito e una specifica attenzione al ruolo e alla formazione dei genitori.

Per quanto attiene allo specifico tema dei minorenni fuori della propria famiglia di origine,il Comitato ONU raccomanda: di adottare criteri minimi condivisi a livello nazionale e standard dei servizi e dell’assistenza per tutte le istituzioni alternative che si occupano di minorenni privati di un ambiente famigliare; di garantire un monitoraggio indipendente da parte delle istituzioni competenti sulla collocazione di tutti i minorenni privati di un ambiente famigliare e definire un meccanismo di trasparenza a carico delle persone che ricevono fondi pubblici per ospitare questi minorenni; di avviare un’indagine completa su tutti i minorenni privi di un ambiente famigliare e creare un registro nazionaledi tutti questi minorenni; di modificare il Testo Unico sull’immigrazione al fine di specificare espressamente il diritto al ricongiungimento famigliare e la sua applicazione a tutti gli stranieri che ne hanno diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia;di garantire un’appropriata selezione, formazione e supervisione delle famiglie affidatarie e di assicurare loro un sostegno finanziario e uno status adeguati e di tenere in considerazione le Linee guida ONU sull’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d’origine.

Anche sul tema dell’adozione il Comitato ONU formuladelle raccomandazioni all’Italia. Chiede di introdurre il principio dell'interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione e nelle procedure che disciplinano l'adozione; di concludere accordi bilaterali con tutti i paesi di origine dei minorenniadottati che non hanno ancora ratificato la Convenzione de L'Aja del 1993; di garantire un monitoraggio efficace e sistematico di tutti gli enti autorizzati privati, valutarne una riduzione di numero e assicurareche non traggano profitto dall’attività, né loro né alcuna altra parte coinvolta nelle procedure di adozione; di effettuare controlli sistematici sul benessere dei bambini adottati e su cause e conseguenze dell'eventuale interruzione dell'adozione.

Il “diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito famigliare di appoggio o sostitutivo”, è il primo diritto fondamentale che viene esplicitamente enunciato, nella legge istitutiva, fra quelli che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è chiamata a promuovere e tutelare. A questo scopo “segnalaal Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati,negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune”; si consulta con le “associazioni famigliari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione”; “favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione”e la formazione degli operatori che sono impegnati a proporla e realizzarla nelle situazioni di conflitto famigliare, soprattutto quandosono coinvolti bambini e adolescenti.

L’Autorità garante, avendo la Convenzione quale principale fonte, ha utilizzato le raccomandazioni del Comitato ONU per orientare i propri interventi in materia, valorizzando il confronto con le istituzioni competenti e ascoltando le proposte delle Associazioni e delle Organizzazioni di settore (Ordine degli assistenti sociali, Gruppo CRC, Coordinamento PIDIDA,Tavolo nazionale affido), delle Associazioni famigliari, dei Coordinamenti delle comunità, di singoli operatori ed esperti. Un contributo importante per indirizzare l’azione arriva dalle segnalazioni ricevute dall’Ufficio dell’Autorità garante e dai Garanti regionali e delle Province Autonome ove istituiti, così come dagli incontri diretti con bambini e ragazzi che vivono fuori dalla loro famiglia d’origine.

Ascolto

  • Analisi della situazione attraverso visite nei territori, incontri con le istituzioni e il terzo settore, ascolto di minorenni e operatori,promozione di convegni e confronti. L’Autorità garante per l’infanzia el’adolescenza vuole porsi come collettore di riflessioni approfondite sulle vaste, gravi e delicate tematiche che toccano l’ambito famigliare eil sistema dell’accoglienza in Italia, valorizzandone le potenzialità, sostenendone le fragilità, denunciandone le inefficienze, per individuare modalità migliori e più sinergiche di azione tra i vari soggetti coinvolti, istituzionali e non, alla ricerca del superiore interesse dei figli prima di tutto.

Famiglie

  • Inserimento di una parte dedicata all’ambiente famigliare e all’assistenza alternativa nel lavoro realizzato per la stesura di una proposta per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prevedendo, in particolare, la garanzia di un adeguato sostegno alle famiglie d’origine, per assicuraread ogni minorenne il diritto a crescere in una famiglia, a partire dalla propria.

Mediazione

  • Impulso alla cultura della mediazione favorendone la promozione in tutte le diverse situazioni di vita dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie.

Minorenni fuori da famiglia d'origine

  • L’Autorità garante ha individuato una serie di azioni sui minorennifuori dalla famiglia d’origine: il sostegno all’affidamento famigliare,la definizione di criteri standard omogenei su tutto il territorio nazionale, per ovviare alla disomogeneità nella definizione delle tipologie di comunità, che hanno indotto ad avere diversi modelli regionali; l’organizzazione di visite periodiche dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con i Garanti regionali, ove presenti, presso Comunità, questo sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell’Autorità garante(art.4). Infine da più parti sono state segnalate della criticità sull’aggiornamento dei dati: sulla base dell’esperienza del Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio, si propone ai Procuratori presso iTribunali per i minorenni di collaborare alla stesura di report sui minorenni fuori della famiglia d’origine.

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