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La risposta del referente



Sportello virtuale: Legge

Titolo: adozione di maggiorenne

Domanda:

Vorrei sapere se è possibile e come procedere per l'adozione di una ragazza maggiorenne, polacca, da parte della donna che è genitore affidatario da anni. La donna in questione non è sposata ma vorrebbe adottarla. Come è possibile procedere? Grazie,

Risposta inserita da Angelamaria Serpico il

E’ possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore

Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell'adozione e' l'assunzione del cognome. L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che e' assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell'asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime, L'adottando assume anche il diritto agli alimenti. L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.

Puo' adottare un maggiorenne chi abbia compiuto 35 anni e che superi di almeno diciottanni l'eta' della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di eta' massima ne' per l'adottato ne' per l'adottante  e possono adottare sia le coppie sposate che un'unica persona. Per l'adozione ordinaria occorre il consenso di:
- adottante ed adottando e loro eventuali coniugi;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell'adottante;
- dei genitori dell'adottando.

Si richiede, a corredo dell'istanza, da presentarsi al Presidente del Tribunale, nelle forme della volontaria giurisdizione:
- Copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando, da richiedere al comune di nascita;
- estratto dell'atto di nascita dell'adottante;
- certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottando;
- certificato di morte dei genitori dell'adottando (se deceduti) (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme dell'art. 311 c.c.);
- certificato di stato di famiglia dell'adottante in bollo;
- certificato di residenza adottante e adottando in bollo.

Il decreto di adozione ordinaria e' soggetto a registrazione cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.
Poiche' la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata.
Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel Paese di origine della persona da adottare.

 

 

La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

 

La normativa di riferimento è  data dagli articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983




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