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Il rischio giuridico
Autore/i:Angelamaria Serpico
Data: 03-07-2012
Argomento: Sociale e legale
Per rischio giuridico si intende la possibilità che il bambino debba ritornare nella famiglia di origine (con ciò intendendosi i parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla famiglia adottiva, ma in attesa del decreto di affidamento preadottivo.
I rischi sono legati ai seguenti casi:
1) Figli di madre che non vuole essere riconosciuta
In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l'assistenza medico-sanitaria per il parto. La madre ha 10 giorni di tempo dalla data della nascita per riconoscere il neonato, successivamente, dall'undicesimo giorno viene dichiarato lo stato di abbandono e il Tribunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve periodo (pari a circa due mesi), poi ha inizio il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali l'adozione diventa definitiva. (art. 11 legge 4/5/1983 n. 184, così come modificato dall'art. 11 legge 28/3/2001 n. 149).
Tale periodo decorre, ovviamente, anche per il padre a partire, però, dal momento in cui viene a conoscenza della nascita (che può quindi coincidere con un momento successivo, anche di parecchio, dall'evento de quo) e fino al provvedimento di affidamento preadottivo.
2) Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale dei minori
Nel secondo caso i bambini possono essere tolti alle famiglie di origine su segnalazione dei Servizi sociali, per venire affidati a strutture preposte. Il Tribunale dei minori valuta se le difficoltà della famiglia di origine siano temporanee o permanenti; vengono disposti degli aiuti, sia di tipo economico sia di supporto psicologico. Se il Tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il Tribunale - trascorso un periodo di tempo variabile a seconda delle situazioni - decide di emettere un "decreto di adottabilità", il bambino può essere collocato provvisoriamente presso una struttura comunitaria ma anche, a seguito di un "decreto di collocamento familiare" presso una coppia ritenuta idonea all'adozione. La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che abbia no rapporti significativi col minore possono, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, proporre impugnazione avanti alla Corte di appello. La predetta Corte emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti, questi ultimi possono ancora, entro 30 giorni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Corte di cassazione. In ogni caso l'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. Tutto questo iter ha tempi che non possono essere quantificati in quanto dipendenti da vari fattori. Può anche accadere che i membri della famiglia di origine siano irreperibili e quindi la notifica non venga consegnata; in questo caso la sentenza viene pubblicata sull'Albo pretorio e dopo 20 giorni si considerano scaduti i termini per un eventuale ricorso. Durante questo periodo di tempo le informazioni alla famiglia adottiva sono spesso carenti, non essendo essa soggetto processuale. C'è comunque da considerare che più tempo il bambino sta con la famiglia adottiva e minori sono le probabilità che venga accolto un ricorso dei parenti biologici; inoltre i tempi lunghi spesso disincentivano le famiglie naturali dal presentare ulteriori ricorsi. Quando tutte le sentenze sono state emesse o sono scaduti i termini per i ricorsi, parte il periodo dell'affido preadottivo e dopo 12 mesi l'adozione diventa definitiva.
Essendo il rischio giuridico, come si è detto, astrattamente sempre connaturato all'adozione nazionale, i Tribunali richiedono che le coppie ne abbiano piena consapevolezza e che ne accettino la sussistenza, con la conseguenza che la coppia deve saper fare ricorso alle proprie migliori risorse per la gestione di questo rischio allorché venga abbinata a un minore che versi in tale situazione.
Dallo sportello
Domanda Sul questionario del Tribunale si parla di rischio giuridico, i servizi ci hanno detto un poco che cosa è. Abbiamo capito che se si dice no è come rinunciare alla nazionale. Per favore può dirci cosa vuol dire davvero adottare un bambino a rischio giuridico? È vero che ci sono rischi lievi e gravi e che ce lo diranno all'abbinamento?
Risposta L'art. 10 e seguenti della legge 184/1983 dispongono che il Tribunale, al quale risulti una situazione di abbandono di un minore, può disporre in ogni momento ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso il suo collocamento temporaneo presso una famiglia. Durante questo periodo, e fino a quando non venga emessa sentenza definiva che dichiari lo stato di adottabilità, i genitori e i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, con l'assistenza di un difensore, anche d'ufficio, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale e contrastarli assumendo la posizione di parte processuale. Tale situazione potrebbe protrarsi anche nei tre gradi di giudizio: Tribunale, Corti d'appello e cassazione e quindi durare per parecchi anni. Quando si verifica tale condizione si parla di "rischio giuridico", in quanto il minore, provvisoriamente collocato presso una famiglia che ha dato la propria disponibilità all'adozione nazionale, potrebbe rientrare presso la propria famiglia naturale, vittoriosa in sede giudiziaria. In caso di minore non riconosciuto alla nascita il Tribunale provvede immediatamente e senza indugio alla dichiarazione dello stato di adottabilità. È tuttavia possibile che uno dei genitori naturali chieda termine per procedere al riconoscimento del minore. Tale sospensione può essere disposta per il periodo di due mesi, decorsi i quali o avviene il riconoscimento da parte del genitore naturale, oppure il Tribunale provvederà alla pronuncia dello stato di adottabilità. Una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, l'eventuale successivo riconoscimento è privo di efficacia. Al momento dell'abbinamento il Tribunale è tenuto a informare la coppia circa la situazione giuridica del minore.
Domanda nel periodo in cui permane il rischio giuridico chi ha la patria potestà del bambino? Mi hanno parlato del ruolo di un tutore del bambino che controlla periodicamente la situazione del minore; in che cosa consiste e come avviene il controllo? La domanda nasce dalla constatazione che ci sono adozioni nazionali per le quali il rischio giuridico si scioglie soltanto dopo molti anni. Mi domando quindi quanto questa situazione di "limbo" possa incidere sulla serenità familiare.
Risposta Fintanto che la situazione giuridica del bambino non è definita viene nominato un tutore al quale la famiglia affidataria deve fare riferimento per tutti gli atti di "straordinaria" amministrazione. In sostanza: decisioni importanti devono essere autorizzate dal tutore. Per esempio un intervento chirurgico, la possibilità di un viaggio all'estero ecc. Al medesimo tutore si dovrà dare atto delle iniziative necessarie prese per la cura del minore: ad esempio iscrizione a scuola; esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie ecc. Solitamente lo scambio di queste informazioni avviene per via epistolare. Spesso il tutore non è una persona fisica, ma un ufficio all'interno del quale è individuato un responsabile della pratica. Altre volte è invece nominato un giudice tutelare, oppure un curatore speciale
Domanda Buongiorno, leggendo le risposte relative al rischio giuridico, mi è sorto un quesito: c'è un "limite di tempo stabilito" per il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia che ha dato la disponibilità all'adozione nazionale?... oppure il minore può rimanere "collocato" entro un certo periodo (per esempio non più di un anno)?
Risposta L'art. 25 comma 1 della legge 184/1983 stabilisce che, decorso un anno dall'affidamento preadottivo il Tribunale decide sull'adozione. Nessun termine è prescritto in questo senso per il collocamento provvisorio. Qualora sia presente una situazione di rischio giuridico non potrà perfezionarsi l'adozione fino alla cessazione del predetto rischio, la cui durata è legata alla durata dei processi nei tre gradi di giurisdizione (ricordo che il rischio giuridico è rappresentato dalle opposizioni presentate dalla famiglia naturale del minore alla dichiarazione di adottabilità. Tali opposizioni possono essere presentate in primo grado, in grado di Appello e in Cassazione. La durata è imprecisabile).