Home | Chi siamo |
Persone | Statuto e Regolamento | Bilanci | Relazioni |
Dove siamo | Sportelli | Iniziative ed eventi | Percorsi di preparazione | Se ne parla in GSD | Links | Recensioni | Notiziario mensile | A domanda risposta | Ufficio stampa | Audio e video | Contatti |

Chi siamo

Statuto e Regolamento

N.55898 di rep. N.15762 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 duemilaquattro, addì 20 venti, del mese di novembre, alle ore ventuno.

In Monza, via Correggio n. 59.

Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- FATIGATI ANTONIO, nato a Monza il 12 settembre 1964, residente a Monza, in via Gadda n. 4, impiegato, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione:

"GENITORI SI DIVENTA - Onlus"

con sede in Monza, via C. E. Gadda n. 4, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, Sezione A - Sociale a seguito di provvedimento regionale n. 2640 del 22 settembre 2000, codice fiscale 94578620158.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di rinunziare all'assistenza dei testimoni, e quindi

mi richiede di assistere

onde redigerne il verbale all'assemblea straordinaria della suddetta Associazione qui convocata a termini di statuto per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione nuovo statuto dell'Associazione.

E col presente verbale anche in funzione di segretario, do atto che l'assemblea si è svolta come segue: assume la presidenza il richiedente (per la menzionata sua qualifica), il quale constata e dichiara che:

- l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori Fatigati Antonio (Presidente), Ceci Raffaella, Ardigo' Silvia, Chierici Simone e Cazzaniga Enrico;
- sono presenti in proprio quarantaquattro soci, portatori di n. diciotto deleghe, e quindi in tutto sessantadue soci;

e che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuna l'adozione di un nuovo testo di statuto piu' confacente alle esigenze dell'Associazione, statuto del quale il Presidente illustra il contenuto, facendo presente che lo stesso prevede, in particolare, una più precisa illustrazione delle finalità e degli scopi dell'Associazione, dei diritti e doveri degli associati e delle cause che comportano la perdita della qualità di associato, una piu' puntuale indicazione degli organi associativi e la loro relativa disciplina, nonché un'apposita normativa relativa alle Sezioni locali.

Continuando nella sua esposizione il Presidente propone all'assemblea che l'attuale Consiglio rimanga in carica fino alla naturale scadenza e che le Sezioni locali, già individuate dal Consiglio, ed i loro responsabili, fatta salva diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, a sensi dell'articolo 14 dell'adottando statuto, siano confermati sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Quindi il Presidente, con il consenso dell'assemblea, mi dispensa dalla lettura dello statuto, da lui peraltro letto in alcune parti.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità assume le seguenti

DELIBERAZIONI:

1) viene approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione composto da ventitre articoli e che, previa la firma del Presidente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" ; statuto che da oggi in avanti disciplinerà l'organizzazione dell'Associazione in sostituzione del vecchio statuto che pure da oggi si intende abolito;

2) viene stabilito che l'attuale Consiglio rimane in carica fino alla naturale scadenza e che le Sezioni locali, già individuate dal Consiglio, ed i loro responsabili, fatta salva diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, a sensi dell'articolo 14 dello statuto approvato, sono confermati sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introdotto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e trenta previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto all'assemblea ed al suo Presidente.

Consta di due fogli e ne occupa quattro pagine intere e parte della quinta.

FIRMATO: ANTONIO FATIGATI
FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO


Allegato "A" del numero 55898/15762 di rep.

STATUTO dell'Associazione GENITORI SI DIVENTA - Onlus


TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Monza, un'Associazione denominata

"GENITORI SI DIVENTA - Onlus",

in prosieguo definita semplicemente "Associazione".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" a norma e ai sensi del decreto legislativo 460/1997.

Essa è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza (Mi), via C. E. Gadda, 4.

L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale e si articola in sezioni territoriali di cui al successivo art. 20. Le nuove sezioni vengono istituite con delibera del Consiglio direttivo di cui al successivo art. 14 da assumersi nei modi stabiliti dagli articoli successivi del presente statuto e dai regolamenti.

La sede legale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 14.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - FINALITA' E SCOPI

Articolo 4- Finalità e scopi

«GENITORI SI DIVENTA» è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è impegnata a realizzare una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato.

L'Associazione è altresì impegnata a realizzare una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore dei genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura dell'adozione.

L'Associazione si propone anche di realizzare un luogo di incontro tra i genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze e di favorire negli educatori la conoscenza dei problemi di un minore adottato.

Inoltre l'Associazione si propone di agevolare le coppie che intendano adottare, nella conoscenza delle modalità operative delle Associazioni che ai sensi della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 sono autorizzate a far realizzare adozioni.

L'Associazione può attivare direttamente o indirettamente progetti di sostegno a favore di minori in situazioni di disagio e per le loro famiglie.

L'Associazione può editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 266/1991.

Su delibera dell'assemblea nazionale dei soci di cui al successivo art. 16 l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità.

L'Associazione si pone altresì in posizione di collaborazione con le istituzioni che operano nel campo dell'adozione.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di sesso, religione, razza, cultura, nazionalità, classe sociale, religione e pensiero politico.

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apartitica.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - Soci

Sono soci coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell'Associazione, che versino la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo e che vale per l'anno legale in cui è versata.

Ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ., e dell'art. 5, comma 4 - quinquies lettera f), D. Lgs. 460/1997, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.

I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;

b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;

b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;

c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;

2. beni mobili ed immobili;

3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 9 - Entrate

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;

2. contributi privati e pubblici;

3. contributi di Organismi internazionali;

4. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;

5. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;

6. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 10 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo, esaminato e approvato dall'Assemblea nazionale dei Soci ed è corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori (se nominato). Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.

L'Associazione durante la propria vita non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre Organizzazioni di Volontariato o Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 11 - Organi associativi

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue:

a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente

e) il Tesoriere

f) il Segretario

g) il Collegio dei Revisori;

h) il Collegio dei Probiviri;

i) Sezioni Locali.

Articolo 12 - Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea a livello nazionale è formata dai Delegati nominati dalle rispettive Sezioni Locali secondo le modalità fissate da apposito Regolamento.

Ogni delegato ha diritto a una percentuale di voti pari al rapporto fra il numero di soci della sezione locale di appartenenza e il numero di soci complessivo a livello nazionale.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea Nazionale dei Soci ha il compito:

a) di nominare o sostituire gli organi associativi;

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relazioni annuali del Consiglio direttivo;

c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale;

d) di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 13 - Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare sugli indirizzi generale assunti dall'Associazione.

I Delegati sono convocati a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale dei Soci in forma Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci in forma ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri.

Per le validità delle Assemblee Nazionali (Ordinarie e Straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei delegati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, se non è presente la maggioranza dei delegati, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti, ad esclusione di quanto previsto dal comma successivo.

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le deliberazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci sono assunte a maggioranza dei delegati presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Delegato che non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.

Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a nove soci, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci ogni 5 anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, segretario o tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare si occupa:

1. di stabilire le quote annuali dovute dai soci;

2. della convocazione delle Assemblee Nazionali dei Soci ;

3. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;

4. di aprire nuove sezioni, chiudere sezioni già attive qualora vengano a mancare soci disponibili a gestirle, nominare il responsabile delle nuove sezioni in attesa della elezione da parte dell'Assemblea locale di cui al successivo art. 21;

5. di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi;

6. di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

7. di predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

8. di redigere la Relazione annuale;

9. di emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni;

10. di assumere eventuale personale dipendente;

11. di vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio prepara e stila un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici della vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci in una sede diversa dalla sede legale dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea nazionale convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15 - Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si raduna, anche in una sede diversa da quella legale, su invito del Presidente Nazionale dell'Associazione ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 - Tesoriere e Segretario

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci e ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.

In particolare il Presidente si preoccupa:

1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea nazionale dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

2. di decidere, entro i limiti definiti nel regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione;

3. di verificare le deleghe ed il diritto ad intervenire nell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Spettano inoltre al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e nei casi espressamente previsti dalla legge. È composto di tre membri, di cui due scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia, all'interno dei quali l'assemblea stessa sceglie il Presidente del Collegio.

Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci in un numero di tre, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

1. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all'Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile;

2. decidere, su richiesta degli interessati, sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 7;

3. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SEZIONI LOCALI

Articolo 20 - Sezioni Locali

Le Sezioni Locali sostanziano la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale ed hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale.

Il numero e l'ubicazione delle sezioni locali è definito dal Consiglio Direttivo, sulla base degli orientamenti dell'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Presidente.

Articolo 21 - Assemblea Locale

L'Assemblea delle Sezioni Locali è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci a livello territoriale. E' convocata annualmente dal Responsabile di ogni sezione locale per:

a) comunicare le decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale dei soci;

b) approvare la relazione sull'attività svolta,

c) approvare il rendiconto economico/finanziario annuale della sezione;

d) eleggere al proprio interno un Delegato all'Assemblea Nazionale dei Soci secondo i termini e le modalità previste dal regolamento;

e) programmare l'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Nazionale dei Soci;

f) eleggere ogni cinque anni il Responsabile locale.

Eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 19.

Articolo 22 - Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito la Regione e l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 23 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla legge 266/1991, dal D. Lgs. 460/1997 e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

PER ALLEGAZIONE. MONZA, ADDì 20 NOVEMBRE 2004.

FIRMATO: ANTONIO FATIGATI

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO


Scarica il Regolamento dell'Associazione
Scarica il Regolamento del Collegio dei Probiviri
Mailing list
Iscrivetevi alla sede a voi più vicina. Riceverete anche le notizie nazionali più rilevanti.

email:

sede (opzionale):


Notiziario

Adozione e dintorni
maggio-giugno 2016



Collana GSD
Edizioni ETS


Consulta la collana
Edizioni ETS