VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE “GENITORI SI DIVENTA – ONLUS”

PARTE STRAORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di aprile, in LOMAZZO (Provincia di Como), presso “Just Hotel”, Via Ceresio, 47/49 alle ore 11.10, riprendono i lavori dell’'Assemblea dell'Associazione "Genitori si Diventa - Onlus" (di seguito in breve “GSD”), alla presenza dei Delegati delle diverse Sezioni, dei membri del Consiglio Direttivo, e di numerosi soci dell’Associazione.

Prende la parola la Presidente Valentina Maria Rosaria Stangherlin che, essendo presenti, di persona o per delega, i Delegati di Sezione rappresentanti la totalità del numero 1069 Soci alla data odierna, dichiara quindi la presente riunione dell'Assemblea Straordinaria, di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Risultano altresì presenti ma senza potere di voto, in quanto già rappresentati dal proprio delegato di Sezione, alcuni Tesorieri di Sezione, Responsabili dei Punti Informativi e Soci ordinari che, come ogni anno, hanno manifestato il desiderio di condividere questo importante momento associativo.

Il Presidente chiama quindi Paola Maria Di Prima, che accetta, a fungere da Segretario e pone quindi in trattazione l’OdG:

1) Adeguamento dello statuto alle nuove previsioni normative di cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i. (cd. “Codice del Terzo Settore”).

La Presidente informa i presenti che il nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.) ha stabilito che le OdV vengano automaticamente “iscritte” nel RUNTS ove adeguino i loro statuti coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 entro il 2 agosto 2019.

La Presidente espone quindi ai presenti le principali novità del nuovo testo di Statuto dell’Associazione.

La prima sostanziale differenza alla quale dovremo tutti abituarci sarà la nuova natura giuridica dell’Associazione, non più “Onlus di diritto” ma “Organizzazione di Volontariato” – (in breve “OdV”), dicitura che dovrà essere riportata nella futura corrispondenza ed in tutti gli atti ufficiali dell’Associazione; sono stati poi, tra l’altro, precisati le finalità, gli scopi e le attività dell’Associazione; le voci di entrata per il perseguimento degli scopi associativi; il divieto di distribuzione di utili od avanzi di esercizio; è stata introdotta la possibilità dell’istituzione di un organo di revisione e controllo, qualora sia richiesto dall’Assemblea o diventi obbligatorio per legge; sono state precisate le condizioni per avere diritto di voto in assemblea, le competenza del Consiglio Direttivo, la destinazione del patrimonio associativo a seguito di scioglimento dell’Associazione; la normativa “quadro” di riferimento.

La Presidente procede poi alla lettura del nuovo testo di Statuto, che verrà allegato al presente verbale.

Al termine della lettura dello Statuto nella sua nuova versione, la Presidente chiede se ci sono domande e richieste di chiarimenti su quanto esposto e nessuno chiede la parola.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto, la Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto aggiornato con le previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017.

L’Assemblea Straordinaria alle ore 11.50 all’unanimità, con votazione palese per alzata di mano dei delegati aventi diritto al voto, come sopra indicati

delibera

  • di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega sub lettera A al presente verbale a formarne parte integrante.
  • di delegare la Presidente ed il/la Vice Presidente in via disgiunta a:
  • compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria contenente il nuovo statuto (il presente atto è esente da imposta di bollo ex articolo 82 c. 5 D. Lgs. 117/2017, soggetto ad imposta fissa di registro ex articolo 82 c.3 D.Lgs. 117/2017) dando mandato allo Studio Corbella di Monza di procedere agli adempimenti operativi conseguenti;
  • nonché ad approvare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale o allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

 Nessuno chiedendo più la parola, e constatato l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno, alle ore 12.40, il Presidente, scioglie la presente sessione straordinaria dell'odierna Assemblea.

                   Il Segretario                                                            Il Presidente

                  Paola Maria Di Prima                                    Valentina Maria Rosaria Stangherlin

Allegati:

  1. Nuovo Statuto dell’Associazione.

 


ALLEGATO A.

STATUTO dell’Associazione GENITORI SI DIVENTA OdV

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Monza, un’Organizzazione di Volontariato denominata "GENITORI SI DIVENTA – OdV”, in prosieguo definita semplicemente "Associazione".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017(“Codice Terzo Settore”) e s.m.i..

Essa è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza(MB).   

La sede legale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 14. 

L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale e si articola in sezioni territoriali di cui al successivo art.20. Le nuove sezioni vengono istituite con delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 14 da assumersi nei modi stabiliti dagli articoli successivi del presente statuto e dai regolamenti.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

 

TITOLO II - FINALITA' E SCOPI

Articolo 4- Finalità e scopi

«GENITORI SI DIVENTA» è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei genitori adottivi e in generale di chi si avvicina e/o è interessato al mondo dell’adozione.

Per il perseguimento degli scopi l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare svolge le seguenti attività:

- realizzazione di una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato;

- realizzazione di una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore dei genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione;

- promozione e sviluppo della cultura dell'adozione;

- realizzazione di un luogo di incontro tra chi si avvicina al mondo dell’adozione e tra i genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze;

- favorire negli educatori la conoscenza delle specificità dell’adozione;

- supporto e informazione per le coppie che intendano adottare, nella conoscenza delle modalità operative del percorso adottivo nazionale e internazionale;

- attivazione diretta o indiretta di progetti di sostegno a favore di minori in situazioni di disagio e per le loro famiglie;

- pubblicazione inerenti il mondo dell'adozione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Su delibera dell'assemblea nazionale dei soci di cui al successivo art. 16 l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità.

L'Associazione si pone altresì in posizione di collaborazione con le istituzioni che operano nel campo dell'adozione.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di sesso, religione, etnia, cultura, nazionalità, classe sociale e pensiero politico.

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apartitica.

 

TITOLO III – SOCI

Articolo 5 - Soci

Sono soci coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell'Associazione, che versino la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo e che vale per l'anno legale in cui è versata.

Ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ., le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.

I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo

opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;

b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;

b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;

c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

 

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio sociale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;

2. beni mobili ed immobili;

3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 9 - Entrate

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative

2. i redditi del patrimonio;

3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4. i contributi di enti privati;

5. i contributi di organismi internazionali;

6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;

7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;

8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 10 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo, esaminato e approvato dall'Assemblea nazionale dei Soci ed è corredato dalla Relazione dell’Organo di Controllo e Revisione (se nominati).

Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

L’Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

 

TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 11 - Organi associativi

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue:

a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente

e) il Tesoriere

f) il Segretario

g) Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge;

h) il Collegio dei Probiviri;

i) Sezioni Locali.

Articolo 12 - Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea a livello nazionale è formata dai Delegati nominati dalle rispettive Sezioni Locali secondo le modalità fissate da apposito Regolamento.

Ogni delegato ha diritto a una percentuale di voti pari al rapporto fra il numero di soci della sezione locale di appartenenza e il numero di soci complessivo a livello nazionale.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea Nazionale dei Soci ha il compito:

a) di nominare o sostituire gli organi associativi;

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relazioni annuali del Consiglio direttivo;

c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale;

d) di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

f) di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo.

L’assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 13 - Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare sugli indirizzi generale assunti dall'Associazione.

I Delegati sono convocati a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale dei Soci in forma Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci in forma ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri.

Per le validità delle Assemblee Nazionali (Ordinarie e Straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei delegati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, se non è presente la maggioranza dei delegati, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti, ad esclusione di quanto previsto dal comma successivo.

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, sia in prima che in seconda convocazione.

La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le deliberazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci sono assunte

a maggioranza dei delegati presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Delegato che non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.

Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a nove soci, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci ogni 5 anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vicepresidente, segretario o tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare si occupa:

1. di stabilire le quote annuali dovute dai soci;

2. della convocazione delle Assemblee Nazionali dei Soci;

3. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;

4. di aprire nuove sezioni, chiudere sezioni già attive qualora vengano a mancare soci disponibili a gestirle, nominare il responsabile delle nuove sezioni in attesa della elezione da parte dell'Assemblea locale di cui al successivo art. 21;

5. di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi;

6. di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

7. di predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

8. di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;

9. di redigere la Relazione annuale;

10. di emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni;

11. di assumere eventuale personale dipendente;

12. di vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

Il Consiglio prepara e stila un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici della vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci in una sede diversa dalla sede legale dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea nazionale convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15 - Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si raduna, anche in una sede diversa da quella legale, su invito del Presidente Nazionale dell'Associazione ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 - Tesoriere e Segretario

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci e ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.

In particolare il Presidente si preoccupa:

1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea nazionale dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

2. di decidere, entro i limiti definiti nel regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione;

3. di verificare le deleghe ed il diritto ad intervenire nell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Spettano inoltre al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Articolo 18 - Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell’Organo di controllo sono indicate nell’art.30 del D.lgs. n. 117/2017.

L’organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali scritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell’assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci in un numero di tre, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

1. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all'Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile;

2. decidere, su richiesta degli interessati, sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 7;

3. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO VI - SEZIONI LOCALI

Articolo 20 - Sezioni Locali

Le Sezioni Locali sostanziano la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale ed hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale.

Il numero e l'ubicazione delle sezioni locali è definito dal Consiglio Direttivo, sulla base degli orientamenti dell'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Presidente.

Articolo 21 – Assemblea locale

L'Assemblea delle Sezioni Locali è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci a livello territoriale. E' convocata annualmente dal Responsabile di ogni sezione locale per:

a) comunicare le decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale dei soci;

b) approvare la relazione sull'attività svolta,

c) approvare il rendiconto economico/finanziario annuale della sezione;

d) eleggere al proprio interno un Delegato all'Assemblea Nazionale dei Soci secondo i termini e le modalità previste dal regolamento;

e) programmare l'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Nazionale dei Soci;

f) eleggere ogni cinque anni il Responsabile locale.

Eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 19.

Articolo 22 - Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23 – Libri dell’Associazione

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati o aderenti;

b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali atri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 24 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

 



N.55898 di rep. N.15762 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 duemilaquattro, addì 20 venti, del mese di novembre, alle ore ventuno. In Monza, via Correggio n. 59. Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- FATIGATI ANTONIO, nato a Monza il 12 settembre 1964, residente a Monza, in via Gadda n. 4, impiegato, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione: "GENITORI SI DIVENTA - Onlus" con sede in Monza, via C. E. Gadda n. 4, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, Sezione A - Sociale a seguito di provvedimento regionale n. 2640 del 22 settembre 2000, codice fiscale 94578620158.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di rinunziare all'assistenza dei testimoni, e quindi mi richiede di assistere onde redigerne il verbale all'assemblea straordinaria della suddetta Associazione qui convocata a termini di statuto per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione nuovo statuto dell'Associazione.

E col presente verbale anche in funzione di segretario, do atto che l'assemblea si è svolta come segue: assume la presidenza il richiedente (per la menzionata sua qualifica), il quale constata e dichiara che:

- l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori Fatigati Antonio (Presidente), Ceci Raffaella, Ardigo' Silvia, Chierici Simone e Cazzaniga Enrico;
- sono presenti in proprio quarantaquattro soci, portatori di n. diciotto deleghe, e quindi in tutto sessantadue soci;

e che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuna l'adozione di un nuovo testo di statuto piu' confacente alle esigenze dell'Associazione, statuto del quale il Presidente illustra il contenuto, facendo presente che lo stesso prevede, in particolare, una più precisa illustrazione delle finalità e degli scopi dell'Associazione, dei diritti e doveri degli associati e delle cause che comportano la perdita della qualità di associato, una piu' puntuale indicazione degli organi associativi e la loro relativa disciplina, nonché un'apposita normativa relativa alle Sezioni locali.

Continuando nella sua esposizione il Presidente propone all'assemblea che l'attuale Consiglio rimanga in carica fino alla naturale scadenza e che le Sezioni locali, già individuate dal Consiglio, ed i loro responsabili, fatta salva diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, a sensi dell'articolo 14 dell'adottando statuto, siano confermati sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Quindi il Presidente, con il consenso dell'assemblea, mi dispensa dalla lettura dello statuto, da lui peraltro letto in alcune parti. Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità assume le seguenti 

DELIBERAZIONI:

1) viene approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione composto da ventitre articoli e che, previa la firma del Presidente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" ; statuto che da oggi in avanti disciplinerà l'organizzazione dell'Associazione in sostituzione del vecchio statuto che pure da oggi si intende abolito;

2) viene stabilito che l'attuale Consiglio rimane in carica fino alla naturale scadenza e che le Sezioni locali, già individuate dal Consiglio, ed i loro responsabili, fatta salva diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, a sensi dell'articolo 14 dello statuto approvato, sono confermati sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introdotto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e trenta previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto all'assemblea ed al suo Presidente.

Consta di due fogli e ne occupa quattro pagine intere e parte della quinta.

FIRMATO: ANTONIO FATIGATI 
FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO 


Allegato "A" del numero 55898/15762 di rep.

 STATUTO dell'Associazione GENITORI SI DIVENTA - Onlus

 TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Monza, un'Associazione denominata  "GENITORI SI DIVENTA - Onlus", in prosieguo definita semplicemente "Associazione". L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" a norma e ai sensi del decreto legislativo 460/1997. Essa è regolata dal presente statuto. 

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza (Mi), via C. E. Gadda, 4. L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale e si articola in sezioni territoriali di cui al successivo art. 20. Le nuove sezioni vengono istituite con delibera del Consiglio direttivo di cui al successivo art. 14 da assumersi nei modi stabiliti dagli articoli successivi del presente statuto e dai regolamenti. La sede legale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 14. 

Articolo 3 - Durata

 L'Associazione ha durata illimitata. 

 

TITOLO II - FINALITA' E SCOPI

Articolo 4- Finalità e scopi

 «GENITORI SI DIVENTA» è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è impegnata a realizzare una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato. L'Associazione è altresì impegnata a realizzare una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore dei genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura dell'adozione. L'Associazione si propone anche di realizzare un luogo di incontro tra i genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze e di favorire negli educatori la conoscenza dei problemi di un minore adottato. Inoltre l'Associazione si propone di agevolare le coppie che intendano adottare, nella conoscenza delle modalità operative delle Associazioni che ai sensi della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 sono autorizzate a far realizzare adozioni. 

L'Associazione può attivare direttamente o indirettamente progetti di sostegno a favore di minori in situazioni di disagio e per le loro famiglie. L'Associazione può editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime. 

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 266/1991. 

Su delibera dell'assemblea nazionale dei soci di cui al successivo art. 16 l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità. L'Associazione si pone altresì in posizione di collaborazione con le istituzioni che operano nel campo dell'adozione. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di sesso, religione, razza, cultura, nazionalità, classe sociale, religione e pensiero politico. 

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apartitica. 

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - Soci

 Sono soci coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell'Associazione, che versino la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo e che vale per l'anno legale in cui è versata. Ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ., e dell'art. 5, comma 4 - quinquies lettera f), D. Lgs. 460/1997, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili. 

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto. I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. 

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

 La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso. Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che: 

a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento; 

b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. 

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che: 

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto; 

b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione; 

c) leda l'immagine dell'Associazione. 

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri. 

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente. 

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 8 - Patrimonio

 Il patrimonio sociale è costituito da: 

1. il Fondo di Dotazione iniziale; 

2. beni mobili ed immobili; 

3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 9 - Entrate

 L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate: 

1. quote associative; 

2. contributi privati e pubblici; 

3. contributi di Organismi internazionali; 

4. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio; 

5. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;

6. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali. 

Articolo 10 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo, esaminato e approvato dall'Assemblea nazionale dei Soci ed è corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori (se nominato). Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse. L'Associazione durante la propria vita non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre Organizzazioni di Volontariato o Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 

TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 11 - Organi associativi

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue: 

a) l'Assemblea Nazionale dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Vicepresidente 

e) il Tesoriere 

f) il Segretario 

g) il Collegio dei Revisori; 

h) il Collegio dei Probiviri; 

i) Sezioni Locali. 

Articolo 12 - Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea a livello nazionale è formata dai Delegati nominati dalle rispettive Sezioni Locali secondo le modalità fissate da apposito Regolamento. Ogni delegato ha diritto a una percentuale di voti pari al rapporto fra il numero di soci della sezione locale di appartenenza e il numero di soci complessivo a livello nazionale. L'Assemblea Nazionale dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Nazionale dei Soci è il massimo organo deliberante. 

In particolare l'Assemblea Nazionale dei Soci ha il compito: 

a) di nominare o sostituire gli organi associativi; 

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relazioni annuali del Consiglio direttivo; 

c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale; 

d) di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; 

e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa. 

Articolo 13 - Deliberazioni assembleari

 Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare sugli indirizzi generale assunti dall'Associazione. I Delegati sono convocati a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.L'Assemblea Nazionale dei Soci in forma Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci in forma ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri. Per le validità delle Assemblee Nazionali (Ordinarie e Straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei delegati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, se non è presente la maggioranza dei delegati, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti, ad esclusione di quanto previsto dal comma successivo. A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Le deliberazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci sono assunte a maggioranza dei delegati presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto. La delega va rilasciata per iscritto ad altro Delegato che non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea. L'Assemblea Nazionale dei Soci è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione. Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. 

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a nove soci, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci ogni 5 anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, segretario o tesoriere. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea. In particolare si occupa: 

1. di stabilire le quote annuali dovute dai soci; 

2. della convocazione delle Assemblee Nazionali dei Soci ; 

3. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea; 

4. di aprire nuove sezioni, chiudere sezioni già attive qualora vengano a mancare soci disponibili a gestirle, nominare il responsabile delle nuove sezioni in attesa della elezione da parte dell'Assemblea locale di cui al successivo art. 21; 

5. di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi; 

6. di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

7. di predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

8. di redigere la Relazione annuale; 

9. di emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni; 

10. di assumere eventuale personale dipendente; 

11. di vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. 

Il Consiglio prepara e stila un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici della vita dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci in una sede diversa dalla sede legale dell'Associazione. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea nazionale convocata. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni. 

Articolo 15 - Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si raduna, anche in una sede diversa da quella legale, su invito del Presidente Nazionale dell'Associazione ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Articolo 16 - Tesoriere e Segretario

 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente

 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci e ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria. In particolare il Presidente si preoccupa: 

1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea nazionale dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni; 

2. di decidere, entro i limiti definiti nel regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione; 

3. di verificare le deleghe ed il diritto ad intervenire nell'Assemblea Nazionale dei Soci. 

Spettano inoltre al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. 

Articolo 18 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e nei casi espressamente previsti dalla legge. È composto di tre membri, di cui due scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia, all'interno dei quali l'assemblea stessa sceglie il Presidente del Collegio. Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rinominati. 

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci in un numero di tre, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha poteri consultivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. E' facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Collegio dei Probiviri: 

1. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all'Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile; 

2. decidere, su richiesta degli interessati, sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 7;

3. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. 

TITOLO VI - SEZIONI LOCALI 

Articolo 20 - Sezioni Locali

Le Sezioni Locali sostanziano la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale ed hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale. Il numero e l'ubicazione delle sezioni locali è definito dal Consiglio Direttivo, sulla base degli orientamenti dell'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Presidente. 

Articolo 21 - Assemblea Locale

L'Assemblea delle Sezioni Locali è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci a livello territoriale. E' convocata annualmente dal Responsabile di ogni sezione locale per: 

a) comunicare le decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale dei soci;

b) approvare la relazione sull'attività svolta, 

c) approvare il rendiconto economico/finanziario annuale della sezione;

d) eleggere al proprio interno un Delegato all'Assemblea Nazionale dei Soci secondo i termini e le modalità previste dal regolamento; 

e) programmare l'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Nazionale dei Soci; 

f) eleggere ogni cinque anni il Responsabile locale. 

Eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 19. 

Articolo 22 - Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito la Regione e l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 

Articolo 23 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla legge 266/1991, dal D. Lgs. 460/1997 e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza. 

PER ALLEGAZIONE. MONZA, ADDì 20 NOVEMBRE 2004. 

FIRMATO: ANTONIO FATIGATI 

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO


 

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA – ONLUS APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 23.04.2016

Art. 1– Assemblea Nazionale dei soci.

Oltre a quanto previsto dallo Statuto in materia di Assemblea nazionale, valgono le disposizioni seguenti. L’Assemblea Nazionale dei Soci è costituita con i delegati nominati dalle sezioni locali. La partecipazione all’Assemblea Nazionale di Genitori si diventa è parte fondamentale della vita dell’Associazione e per questo motivo le Sezioni sono tenute a partecipare, se possibile con più soci volontari, o almeno con un proprio socio delegato. Il Responsabile di Sezione è il delegato naturale a rappresentare la propria Sezione in Assemblea Nazionale. In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea Nazionale, il Responsabile di Sezione chiede all’Assemblea di Sezione di votare il proprio rappresentante, in base alle disponibilità che emergono fra i soci. Nei casi eccezionali in cui nessuno possa rappresentare la Sezione in Assemblea Nazionale, l’Assemblea di Sezione potrà deliberare di delegare altra Sezione a rappresentarla in Assemblea Nazionale. Entro cinque giorni dalla nomina del delegato, il Responsabile locale provvede a comunicarne al Consiglio Direttivo il nominativo e i dati necessari per la sua convocazione. Se il delegato, naturale o nominato, incorre in una successiva improvvisa impossibilità a partecipare all’Assemblea, egli deve delegare un altro socio della propria Sezione presente o un delegato di un’altra Sezione; questa delega deve essere comunicata immediatamente al Consiglio Direttivo in funzione di quanto è necessario predisporre per le votazioni sui bilanci e sulle altre questioni assembleari. Sebbene il Responsabile di un Punto Informativo e gli altri soci siano formalmente appartenenti alla Sezione di riferimento, è auspicabile che anche i Punti Informativi siano rappresentati all’Assemblea Nazionale, proprio per il valore dell’occasione di incontro con l’Associazione nel suo insieme.

Art. 2 – Elezione del Consiglio direttivo e suo funzionamento

Oltre a quanto previsto dallo Statuto in materia di Consiglio Direttivo, valgono le disposizioni seguenti. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a nove soci, eletti dall’Assemblea Nazionale dei Soci ogni cinque anni. Entro i sessanta giorni che precedono l’Assemblea elettiva, il Presidente uscente raccoglie, attraverso e- mail, posta o fax, le liste di candidature al Consiglio Direttivo. Le liste, formate da un numero minimo di cinque nominativi e un numero massimo di nove nominativi, devono contenere l’indicazione del candidato Presidente, del candidato Vice-presidente e del candidato Tesoriere. L’Assemblea vota a scrutinio segreto le liste candidate. In caso di un’unica lista presentata, lo scrutinio può essere palese. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. I consiglieri possono decadere dalla loro carica per dimissioni o per la perdita della qualità di socio, secondo quanto previsto dallo Statuto. In questo caso il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, vagliando le disponibilità tra Sezioni e Punti Informativi e presentandoli poi, per la ratifica, alla prima Assemblea Nazionale convocata. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina al suo interno il Segretario dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche a distanza utilizzando gli strumenti informatici disponibili. Le convocazioni delle riunioni consiliari vengono mandate per conoscenza anche ai Probiviri, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni stesse e che riceveranno comunque i relativi verbali.

Art. 3 Sezioni locali

Il Consiglio Direttivo individua le Sezioni locali sulla base delle disponibilità che pervengono all’Associazione dai Punti Informativi presenti sul territorio. Il Consiglio individua il responsabile pro-tempore che rimane in carica fino alla indizione dell’Assemblea locale di cui all’articolo successivo. Possono ricoprire il ruolo di responsabile della Sezione locale i soci, in regola con la quota associativa, che siano già genitori adottivi.  Qualora la proposta di apertura di una Sezione venga da un gruppo di soci non costituiti in Punto Informativo, si procede attivando prima un Punto Informativo per un periodo non inferiore all’anno. Allo scadere dell’anno il responsabile del Punto Informativo può chiedere la trasformazione in Sezione dimostrando l’avvenuta iscrizione di almeno cinque soci e l’inizio di attività (Parliamone Pre, serate a tema, convegni, partecipazione ad eventi) sul territorio di competenza. Di ogni Sezione viene data notizia sul sito internet dell’Associazione con l’indicazione del Responsabile, di un indirizzo e-mail ed eventualmente di un numero di telefono. Presso ogni Sezione è istituita la cassa con relativo foglio cassa. La cassa è incrementata con le quote associative dei soci appartenenti alla Sezione locale e con ogni altra voce economica derivante da attività svolta presso la Sezione. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno la quota da destinare alla Presidenza per le attività di rappresentanza. Tutte le Sezioni sono tenute a comunicare al Consiglio le proprie iniziative attraverso la pubblicazione sul sito dell’associazione. Qualora, per un periodo non inferiore a 12 mesi, una sezione risulti composta da un numero di soci inferiore a cinque, oppure non realizzi alcuna attività sul territorio, oppure non sia in regola con gli obblighi statutari o contabili propri della sezione locale (gestione corretta del foglio cassa e regolare comunicazione dello stesso), il Consiglio può procedere alla trasformazione della Sezione in Punto Informativo. Il Consiglio può valutare di procedere in tal senso anche nel caso in cui una Sezione, nell’arco di un quinquennio, non risulti presente all’Assemblea Nazionale con un proprio socio per tre anni o non risulti presente neanche per delega ad altra sezione per due anni. In caso di trasformazione il Consiglio indicherà la Sezione alla quale il P.I. farà riferimento. Contro le decisioni del Consiglio i soci della Sezione trasformata possono ricorrere di fronte al Collegio dei Probi Viri, secondo quanto previsto dallo Statuto. La trasformazione può essere deliberato dal Consiglio anche su richiesta della Sezione stessa. In caso di trasformazione le disponibilità liquide residue (in contanti o su conto corrente bancario) verranno girate alla Sezione presso la quale farà riferimento il nuovo P.I.; stesso discorso per eventuali crediti o debiti verso la Presidenza. Nel Rendiconto economico-finanziario della Sezione di riferimento confluiranno anche gli oneri e proventi dell’anno o di parte di esso in capo all’ex Sezione. Qualora, trovandosi una Sezione nelle condizioni che determinano la trasformazione, si verificasse l’impossibilità di continuare l’attività come P.I., si procederà con la chiusura della realtà territoriale.In questo caso il rendiconto economico finanziario dell’anno o di parte di esso verrà approvato solo dal Consiglio Direttivo e sarà esposto all’interno del Bilancio Nazionale. Le eventuali disponibilità liquide residue saranno versate sul conto corrente nazionale e gli eventuali crediti o debiti verso la Presidenza verranno azzerati. Per la convocazione dell’Assemblea, il Responsabile di sezione convoca i soci iscritti alla Sezione a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo in caso di decadenza dalla sua carica del Responsabile di Sezione, per dimissioni o per decadenza, esclusione o sospensione dalla sua qualità di Socio dichiarata dal Consiglio Direttivo stesso. Nel caso in cui nell’Assemblea si debba procedere con l’elezione del Responsabile di Sezione, secondo quanto previsto dallo Statuto, il responsabile uscente deve raccogliere, entro 20 giorni dalla data prevista per l’assemblea, i nominativi dei soci che si candidano alla sua successione. In caso di responsabile decaduto, sarà il Consiglio Direttivo a raccogliere le candidature. L’Assemblea vota i candidati a scrutinio segreto. Nel caso si presenti un solo candidato, lo scrutinio può essere palese. Sono esentati dall’Assemblea annuale le sezioni dove il numero di iscritti sia momentaneamente inferiore a cinque, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 per la permanenza in vita di una Sezione. Il verbale di Assemblea deve essere inviato, anche via mail, alla Presidenza nazionale entro i dieci giorni successivi allo svolgimento dell’Assemblea. Entro lo stesso termine, e comunque entro i dieci giorni precedenti l’Assemblea nazionale, tutte le Sezioni sono tenute ad inviare al Presidente nazionale una succinta relazione scritta sulla loro attività annuale, affinché questi possa riferire ai soci sull’attività globale dell’associazione in sede di Assemblea nazionale. Le attività delle Sezioni sono organizzate nella cornice delle indicazioni espresse dall’Assemblea Nazionale e dalle Carte tematiche approvate dalla stessa.

Art. 4 – Gestione contabile

La gestione contabile dell’Associazione è centralizzata presso la Presidenza, che procede alla definizione dei bilanci preventivi e consuntivi. Presso ogni Sezione è istituito un Foglio Cassa per la gestione ordinaria della sezione stessa ed un Foglio Soci per la corretta registrazione cronologica di ogni iscritto con tutti i dati anagrafici e di recapito previsti. E’ compito del responsabile di sezione il buon mantenimento della cassa, la conservazione e l’aggiornamento del foglio cassa, nonché la conservazione di tutti i giustificativi corrispondenti alle entrate e alle uscite. Analogo discorso per il Foglio Soci e la conservazione di tutte le Scheda dati firmate dagli iscritti dietro consegna del Modulo Privacy. Anche qualora la Sezione abbia disponibilità di un conto corrente ad essa dedicato, sarà cura del responsabile la sua corretta gestione. Il responsabile locale è coadiuvato da un tesoriere di sezione, nominato dall’assemblea locale fra i soci, al quale è delegata operativamente la gestione del Foglio Cassa, Foglio Soci e nel caso del c/c bancario presso il quale saranno depositate entrambe le firme. Il Tesoriere di Sezione e il Responsabile di P.I. con autonomia di Cassa dovranno deve trasmettere al Tesoriere Nazionale il foglio cassa e i giustificativi in originale di ogni trimestre entro la fine metà del mese successivo alla chiusura del trimestre stesso. La cadenza diventerà mensile dietro specifica richiesta del Tesoriere Nazionale per quelle Sezioni con elevato numero di movimentazioni. Per tutte le Sezioni il Foglio Soci (salvo diversa indicazione comunicata direttamente dal Tesoriere Nazionale) dovrà essere trasmesso debitamente aggiornato al 31/12 di ogni anno e dopo la data dell’assemblea locale di approvazione del Rendiconto. Dieci giorni prima dell’assemblea nazionale ogni Tesoriere di Sezione dovrà altresì comunicare al Tesoriere Nazionale eventuali variazioni successive all’ultimo invio del Foglio Soci, in vista del corretto conteggio Soci. I responsabili dei P.I. con autonomia di Cassa dovranno per tempo comunicare al Tesoriere della Sezione di riferimento tutti i dati relativi ai Soci da loro iscrittisi in modo che il medesimo possa compilare ed inviare al Tesoriere Nazionale il Foglio Soci completo. Presso la sezione dovrà essere conservata copia di tutto il materiale inviato in originale alla Tesoreria Nazionale.

Art.5 – Punti Informativi Genitori si diventa

Il Consiglio Direttivo attiva i Punti informativi Genitori si diventa sulla base delle disponibilità che pervengono all’Associazione. Possono ricoprire il ruolo di responsabile dei punti informativi i soci, in regola con la quota associativa, che siano già genitori adottivi. Il Consiglio Direttivo individua a quale Sezione il P.I. farà riferimento, possibilmente la sezione più vicina per residenza: ad essa si assoceranno il responsabile del P.I. e gli eventuali altri soci. Di ogni Punto informativo viene data notizia sul sito internet dell’Associazione con l’indicazione del responsabile, di un indirizzo e-mail, possibilmente di un numero di telefono ed eventualmente delle iniziative organizzate dal P.I. sul territorio. I Punti Informativi possono organizzare Parliamone Pre e Parliamone Con e possono partecipare ad eventi promossi da terzi sul territorio e inerenti i temi dell’adozione e dell’infanzia. Non possono organizzare Parliamone Post, Parliamone nell’Attesa o percorsi informativi base, di approfondimento e per coppie con figli. I punti informativi non hanno obblighi contabili: le loro attività sono finanziate attraverso la cassa della Sezione di riferimento, alla quale afferiscono le quote sociali versate dai soci ed eventuali altre entrate. In via eccezionale il Consiglio può conferire al Punto Informativo una propria autonomia di cassa: in questo caso il PI viene omologato alle Sezioni per quanto previsto a proposito di gestione contabile. Il Consiglio delibera la decadenza del responsabile locale del Punto informativo, qualora questi perda (anche temporaneamente per un provvedimento di sospensione) lo status di socio o qualora, a seguito di verifica, non risulti svolgere correttamente e tempestivamente l’attività informativa. Altrettanto può avvenire nel caso in cui il responsabile del P.I. non partecipi, per due anni consecutivi, ad almeno una fra Assemblea Nazionale, Assemblea di Sezione, Macroarea di riferimento. In caso di decadenza del responsabile, se non ci sono altri soci che possano sostituirlo, viene anche deliberata la chiusura del P.I. stesso. 


Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell’Associazione) - 2012

 

Art. 1 - Composizione, elezione e durata in carica del Collegio

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, i quali sono eletti dall’Assemblea Nazionale dell’Associazione tra i candidati proposti dalle Sezioni entro e non oltre 20 giorni prima dello svolgimento della medesima Assemblea. I membri del Collegio restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per l’insediamento del Collegio dei Probiviri il Presidente dell’Associazione provvede alla prima convocazione, accertandosi in tale sede dell’accettazione dell’incarico da parte degli eletti. In occasione della riunione di insediamento i membri del Collegio eleggono al proprio interno un Presidente che avrà il compito di convocare il Collegio e coordinarne i lavori. In caso di disaccordo sulla designazione verrà nominato Presidente il più anziano degli eletti.

Art. 2 Competenze

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi sulle seguenti materie, a seguito di ricorso:

a) controversie interne all’Associazione, ivi comprese quelle relative all’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea locale delle Sezioni che riguardino i rapporti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci (art. 19.2 Statuto);

b) esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma dell’art.7 dello Statuto;

c) ogni ulteriore questione sottoposta dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo (art. 19.3 Statuto)

La competenza del Collegio dei Probiviri ha carattere esclusivo e le sue decisioni sulle materie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inappellabili e immediatamente esecutive, mentre sulle materie di cui al precedente punto c) il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere non vincolante. I Soci e gli Organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri. Nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun Organo Sociale e nessun socio può formulare ricorso in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto sia all’Assemblea Nazionale dei soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Ricorsi

Ogni socio, singolarmente o in accordo con altri, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri sulle materie di sua competenza. Possono altresì ricorrere al Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci, il Presidente dell’Associazione ed i responsabili delle Sezioni Locali e dei P.I. Il ricorso deve contenere l’esposizione dettagliata dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda, sottoscritto a pena di nullità da uno dei soggetti legittimati e presentato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo anche digitale idoneo a stabilirne l’autore, la provenienza ed il contenuto, presso la Presidenza dell’Associazione, che ne dà tempestiva notizia al Presidente del Collegio per i conseguenti adempimenti.

Art.4 Funzionamento

Il Collegio dei Probiviri si riunisce per decidere in merito ai ricorsi di cui all’art. 3 entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero entro il diverso termine previsto dallo Statuto. Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. In caso di particolare urgenza il Presidente può abbreviare il termine avendo cura di verificare preventivamente la disponibilità degli altri membri a partecipare alla riunione. In mancanza delle formalità suddette, il Collegio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono presenti tutti i membri che lo compongono. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età. Le decisioni vengono deliberate collegialmente, a maggioranza assoluta dei membri del Collegio dei Probiviri. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale, sottoscritto agli intervenuti e conservato presso la sede sociale. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza con l’impiego di mezzi informatici. Il Collegio si pronuncia su tutte le questioni di sua competenza con parere motivato dal quale risulti la decisione dell’organo. Le riunioni non sono pubbliche ed i membri del Collegio sono tenuti a mettere in atto tutti i comportamenti utili a garantire la necessaria riservatezza in merito ai dati e alle notizie di cui sono venuti a conoscenza, anche in osservanza delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali. I componenti del Collegio prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art.5 Procedimento decisionale

Il Collegio dei Probiviri, quando interpellato, opera e giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il Collegio dei Probiviri, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento disciplinare dell'esclusione, nell’ambito delle competenze enunciate all’art. 2 lett. B del presente Regolamento, potrà confermare o revocare il medesimo provvedimento ove deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 7 Statuto. Tutti i procedimenti verranno decisi entro il termine previsto dallo Statuto in vigore al momento ricevimento del ricorso e si concluderanno con l’emissione del provvedimento finale costituto da un lodo arbitrale inappellabile (art. 19 Statuto) adeguatamente motivato. Tali provvedimenti devono essere comunicati agli interessati con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, nonché trasmessi al Consiglio Direttivo e al Presidente dell’Associazione. Il Collegio espleterà ogni opportuna istruttoria, garantendo il contraddittorio tra le parti. Qualora il Collegio dei Probiviri sia chiamato a pronunziarsi su questioni disciplinari, gli interessati hanno facoltà di essere sentiti e/o di presentare loro osservazioni. Il Collegio può altresì decidere di convocare e consultare persone informate sulle questioni da esaminare e acquisire la documentazione ritenuta necessaria. La decisione finale dovrà comunque essere conforme alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento statutario. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione. Qualora un membro del Collegio dei Probiviri sia coinvolto in prima persona nel procedimento, la sua carica è temporaneamente sospesa e decidono gli altri membri del Collegio. In caso di disaccordo, mancando la maggioranza, si applica l’art. 6 per il rinnovo dell’organo.

Art. 6 Dimissioni, decadenza e causa di incompatibilità

I membri del Collegio decadono anticipatamente dal mandato in caso di volontaria dimissione dal Collegio stesso, che va comunicata in forma scritta al Presidente del Collegio e al Consiglio Direttivo. Inoltre, il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, manca a tre riunioni del Collegio stesso, decade dalla carica. In caso di decadenza, il membro del Collegio decaduto o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti a tale Organo dall’Assemblea Nazionale dei Soci.  In mancanza di candidati non eletti, il Collegio dei Probiviri provvederà al suo rinnovo nella prima Assemblea Nazionale dei Soci utile. Il Collegio deve essere altresì rinnovato con apposita elezione nella prima Assemblea Nazionale dei Soci utile qualora venga meno la maggioranza dei membri originariamente eletti, ovvero allorquando non possa deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Colui il quale, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente entro i quindici giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità. In mancanza decade di diritto dall’ufficio di componente del Collegio dei Probiviri.

Art.7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione. 

 

 

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